Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio, quanto alla determinazione della pena
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini in composizione collegiale – in funzione di Giudice dell’esecuzione – ha unificato sotto il vincolo della continuazione le seguenti due condanne riportate da NOME COGNOME:
sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/03/2022, passata in giudicato il 06/07/2023, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso fra il 2012 e il settembre 2014 in Bellaria-Igea Marina, Rimini e Viserba e, per questo, lo aveva condanNOME alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa;
sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/01/2022, passata in giudicato il 28/04/2023, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto ex artt. 73 e 80 T.U. stup., in relazione a più fatti verificatisi in Rimini, fra il 11/12/2014 e il 23/02/201 e, per questo, lo aveva condanNOME alla pena di anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa
e, per l’effetto, ha ridetermiNOME la pena complessivamente inflitta in anni sei di reclusione ed euro ventinovemila di multa.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen., 597 e 671 cod. proc. pen., per esser stati operati aumenti a titolo di continuazione – in relazione ai reati satellite già unificati sotto il vincolo della continuazione – i misura eccedente, rispetto a quanto precedentemente stabilito in sede di cognizione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio, quanto alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere in diritto che – a norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona e, all’esito, rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati, sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Questa Corte, poi, ha ripetutamente chiarito che qualora venga applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata
pronunciata in relazione a una pluralità di reati, già tra loro uniti, nel giudizio di cognizione, dal vincolo della continuazione, deve essere assunta – quale pena base, in vista della successiva determinazione della pena finale – quella inflitta in tale giudizio in relazione alla violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti, che va determiNOME ex novo dal giudice dell’esecuzione, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375; Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822).
2.1. Ulteriore principio di diritto da richiamare è quello fissato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 (pronuncia correttamente richiamata dalla difesa), la quale ha chiarito che «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».
2.2. Conclusivamente, il giudice dell’esecuzione che proceda alla rideterminazione della pena per la continuazione, tra reati separatamente giudicati con più sentenze, ciascuna delle quali inerente a plurime violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che – in sede di cognizione – siano stati riuniti in continuazione, successivamente individuare il reato più grave e infine, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti – in misura non eccedente, rispetto a quanto stabilito in tal sede – per i reati satellite, compresi quelli già riuniti continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, S., Rv. 275845).
Nella concreta fattispecie, coglie nel segno la doglianza difensiva, dato che il provvedimento impugNOME stabilisce gli aumenti sanzioNOMEri, correlati a ciascuno dei singoli reati satellite, in misura superiore, rispetto a quanto già deciso, in relazione ai medesimi, in sede di cognizione.
3.1. Nel provvedimento impugNOME – con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/03/2022 – è stato deciso un aumento a titolo di continuazione, per i reati satellite ascritti sub C) e sub D), in misura superiore rispetto a quello deciso dal Giudice della cognizione.
In tale sede, infatti, era stata assunta, quale ipotesi base, quella contestata sub b) e si era proceduto, poi, ad effettuare un aumento per continuazione relativamente a ciascuna delle ulteriori ipotesi di reato ascritte sub B) e C) – nella misura di mesi tre di reclusione ed euro mille di multa; nell’ordinanza impugnata,
invece, è stato deciso un aumento per continuazione, relativamente a ciascuno di tali reati satellite, che è pari a mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa.
3.2. Ricorre, pertanto, il lamentato vizio di violazione di legge. Trattasi di patologia della decisione specificamente ricorribile per cassazione, stante l’evidente interesse – in capo al condanNOME – alla precisa determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza – limitatamente al profilo attinente alla quantificazione dei singoli aumenti – con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di Rimini.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente agli aumenti di pena disposti per i reati già satellite oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 28.03.2022, irrevocabile il 6/07/2023, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024.