Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34777 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 04/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con rideterminazione della pena finale in anni cinque e mesi undici di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudi dell’esecuzione, accoglieva la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata da NOME COGNOME limitatamente ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti sentenze irrevocabili: sentenza del Tribunale di Firenze del 30 ottobre 2019 (riformata, quanto alla pena, con sentenza della Corte di appello di Firenze dell’8 febbraio 2022) e sentenza del Tribunale di Napoli dell’Il febbraio 2024 (indicate, nel provvedimento, rispettivamente con i nn. 2 e 3 e riportate ai nn. 4 e 6 del casellario), rideterminando la relativa pena in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di segu riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt.81, comma secondo, cod. pen. e 671 del codice di rito, nonché il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica; al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione – nel determinare la pena in continuazione per il reato satellite associativo di cui alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Firenze – ha fissato la relativa pena in anni uno di reclusione, vale a dire in misura superiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione dove la relativa sanzione era stata fissata in mesi tre di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica ed evidenzia che il giudice dell’esecuzione ha omesso di applicare le riduzioni di pena connesse all’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in suo favore con entrambe le sentenze per le quali è stata riconosciuta la sussistenza della continuazione.
Il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con rideterminazione della pena finale in anni cinque e mesi undici di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Come noto, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. GLYPH 2017, Rv. 268735 – 01).
2.1. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli non si è attenuto a tale principio, avendo fissato l’aumento di pena relativo al reato associativo accertato con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Firenze dell’8 febbraio 2022 in anni uno di reclusione, vale a dire in misura superiore a quanto determinato in sede di cognizione (mesi tre di reclusione fissati per detto reato, MA -W GLYPH ffga titolo drcontinuazione). Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la rideterminazione della pena complessiva irrogata dal giudice dell’esecuzione mediante la determinazione dell’aumento di pena per il reato associativo accertato con la sentenza sopra indicata nella misura di mesi tre di reclusione e la conseguente rideterminazione della pena complessiva in anni cinque e mesi undici di reclusione.
2.2. A tale calcolo si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla stessa legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire – contestualmente all’annullamento senza rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831).
Infondate, invece, risultano le censure contenute nel secondo motivo poiché il giudice dell’esecuzione non deve procedere alla riduzione per le attenuanti generiche concesse in sede di cognizione per un reato anche per gli altri reati riuniti in continuazione rispetto ai quali, però, le attenuanti innomina non siano state riconosciute, dovendo invece evitare di fissare una pena superiore a quella fissata dal giudice della cognizione sulla base di quanto sopra esposto.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze dell’8 febbraio 2022 quantificato in mesi tre di reclusione e con la conseguente rideterminazione della pena complessiva in anni cinque e mesi undici di reclusione. Il ricorso, invece, deve essere respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena complessiva che determina in anni cinque e mesi 11 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2025.