Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 17/11/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole con le seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 marzo 2015, con la condanna ad anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per cinque rapine aggravate unificate tra loro per la continuazione; 2) sentenza della Corte di appello di Palermo dell’Il ottobre 2021, con la condanna ad anni sei e mesi due di reclusione ed euro 2.100 di multa per tre rapine aggravate unificate tra loro per la continuazione.
Il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena inflitta al condannato in complessivi anni quattordici e mesi cinque di reclusione ed euro 2.200 di multa secondo il seguente calcolo; pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui al capo D) della sentenza sub 1) ritenuto più grave, aumentata di anni uno e mesi cinque ed euro 200 di multa per ciascuna delle sette rapine residue giudicate con entrambe le sentenze oggetto della istanza.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla rideterminazione della pena, operata dalla Corte territoriale in violazione del limite fissato dal cumulo materiale delle pene irrogate con le due sentenze sopra indicate che era pari ad anni tredici e mesi dieci di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, anche in sede di esecuzione vale la regola, secondo cui la pena rideterminata in continuazione non può eccedere quella che sarebbe altrimenti applicabile in virtù del concorso materiale dei reati e delle pene (art. 671, comma
2, cod. proc. pen.). L’istituto è di favore e, quindi, la sua applicazione non può risolversi in pregiudizio dell’interessato.
Ciò posto la pena fissata dalla Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, in anni quattordici e mesi cinque di reclusione è dunque illegale, perché risulta superiore alla somma delle pene inflitte con le due sentenze sopra indicate che, come visto, è pari a complessivi anni tredici e mesi dieci di reclusione.
Pertanto, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, si impone l’annullamento della ordinanza impugnata relativamente al solo trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2024.