Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6247 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 35074/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a STIGLIANO il 22/12/1986 NOME NOME nato a STIGLIANO il 08/11/1982
inoltre:
COGNOME NOME avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato in punto di determinazione della pena di entrambi i ricorrenti; la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di COGNOME Domenico.
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno, nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del 29 novembre 2023, della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza in data 7 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Matera rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME in mesi sei di reclusione e 15.000 euro di multa per i reati di violenza privata e lesioni consumati ai danni di NOME COGNOME.
Il Tribunale di Matera, con sentenza del 12 novembre 2018 aveva condannato gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 610 e 582 cod pen; tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Potenza e annullata con la sentenza della Suprema Corte in data 29 novembre 2023.
Nella sentenza rescindente la Corte aveva rilevato l’illegalità della pena inflitta ad entrambi gli imputati, poichØ la Corte di Appello di Potenza aveva individuato come reato piø grave il reato di lesioni che, però, non essendo aggravato, rientra nella competenza del giudice di pace; pertanto, la violazione piø grave era di fatto quella di cui all’art. 610 cod. pen., poichØ il delitto di lesioni avrebbe
dovuto essere sanzionato con pena pecuniaria.
Trattandosi di concorso fra reati puniti con pene eterogenee fra cui Ł stato riconosciuto il vincolo della continuazione, rilevava ancora la Corte, sarebbe stato necessario – al fine di determinare la pena complessiva, seguire il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, ragguagliando, cioŁ l’aumento di pena detentiva sul reato piø grave alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite.
La Corte di Appello di Salerno, nel giudizio rescissorio, ha determinato la pena base per il delitto piø grave, quello di cui all’art. 610 cod. pen., in mesi sei di reclusione, aumentata per il delitto satellite di mesi due di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di 15.000 euro di multa, in ragione di 250 euro per ciascun giorno di pena detentiva calcolato in aumento.
Avverso tale decisione proponevano ricorso gli imputati, tramite i difensori di fiducia.
2.1 Il ricorso proposto da COGNOME Domenico si articola in quattro motivi.
2.1.2 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al principio di diritto consistente nell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 52 D.lgs. 274/2000.
Ulteriore violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. sarebbe insita nel fatto che, nonostante la sentenza rescindente avesse indicato come reato piø grave il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. il provvedimento impugnato abbia violato il giudicato della sentenza di primo grado.
La sentenza di annullamento aveva rilevato la illegalità della pena inflitta che non aveva tenuto conto del fatto che al reato posto come base di calcolo dovevano applicarsi le sanzioni previste dall’art. 52 D.lgs. 274/2000 e, ciononostante, il giudice del rinvio non solo non ha applicato tali sanzioni, ma non ha neppure seguito i principi della SU COGNOME, secondo cui l’aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite.
Infatti, aveva aumentato la pena in continuazione considerando reato satellite il reato di cui all’art. 582 cod. pen., per il quale aveva applicato la pena detentiva.
2.1.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non si sarebbe conformato al dettato della sentenza rescindente che rilevava come non vi fosse motivazione alcuna rispetto al diniego delle attenuanti generiche; infatti, la Corte di Appello di Salerno ha reso sul punto una motivazione apparente, contraddittoria e utilizzando le medesime argomentazioni annullate dalla Corte di legittimità.
2.1.3 Con il terzo motivo censurava violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.
Anche su tale omessa motivazione si era pronunciata la Corte di legittimità, affidando al giudice del rinvio l’emenda di tale lacuna.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Salerno non ha integrato la motivazione, non dialogando con i motivi di appello sul punto.
2.1.4 Con il quarto motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Corte ha infatti ragguagliato un giorno di detenzione a 25 euro di pena pecuniaria facendo riferimento ad una disposizione dichiarata incostituzionale e pretermettendo le disposizioni dell’art. 56 quater del D.Lgs 150/2022.
2.2 Il ricorso di NOME COGNOME si articolava in un unico motivo di doglianza.
Il ricorrente rilevava violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all’omesso adeguamento da parte della Corte di rinvio ai principi indicati ella sentenza rescindente in punto alle modalità di rideterminazione della pena.
La Corte di legittimità aveva rilevato l’illegalità della pena irrogata in quanto il reato di lesioni semplici rientrando nella competenza del giudice di pace Ł sanzionato con le pene di cui all’art. 52 del D.Lgs 274/2000.
Ciononostante, la Corte di rinvio ha violato il giudicato di primo grado, ponendo come base di calcolo non la pena, erroneamente determinata, per le lesioni, ma quella per la violenza privata e ha errato nel calcolo della pena da porre in continuazione per il delitto di lesioni.
Avendo la Corte di legittimità annullato la sentenza in punto al trattamento sanzionatorio, rinviando per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 52 D.Lgs 150/2022, la Corte di Appello si sarebbe dovuta attenere a tale principio, non violando il giudicato, e non modificando i criteri di valutazione, per quanto errati, circa la determinazione del reato piø grave stabiliti con la sentenza di primo grado.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio in punto alla determinazione della pena e la declaratoria di inammissibilità per il resto.
L’avv. NOME COGNOME Domenico depositava foglio di conclusioni e l’avv. NOME COGNOME Franco depositava memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono parzialmente fondati
1.1Il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME e l’unico motivo di ricorso di COGNOME NOME essendo identici vengono trattati congiuntamente.
Il motivo Ł fondato.
La Corte di legittimità nella sentenza rescindente rilevava l’omessa motivazione da parte della Corte di Appello di Potenza circa la mancata concessione a NOME COGNOME delle attenuanti generiche, decisione che non ha dialogato con i motivi di gravame esposti sul punto dall’imputato.
Rilevava inoltre l’illegalità della pena inflitta da entrambi gli imputati e annullava la sentenza sul punto.
Innanzitutto, la Corte di Appello di Potenza aveva errato nell’individuare il reato piø grave, che era quello di cui all’art. 610 cod. pen. e non già quello previsto dall’art. 582 cod. pen.
L’illegalità della pena, però, non discende da tale erronea determinazione, bensì dal fatto che il delitto satellite, cioŁ le lesioni, va sanzionato ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 24/2002 e dunque con pena pecuniaria; avendo, invece, la Corte inflitto una pena detentiva anche per tale reato, la pena Ł illegale e la decisione sul punto doveva essere annullata.
La determinazione dell’aumento in continuazione, infatti, avrebbe dovuto essere fatto tenendo presente i criteri delle SU Giglia e, dunque, il fatto che il reato satellite Ł punito con pena pecuniaria e non con pena detentiva.
Per COGNOME NOME a tali motivi di annullamento si aggiungeva anche l’omessa motivazione circa la mancata concessione del beneficio della non menzione.
Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, si Ł attenuto ai principi posti nella sentenza rescindente.
Ha individuato correttamente come reato piø grave quello di cui all’art. 610 cod. pen., determinando la pena base in mesi sei di reclusione; su tale pena ha operato l’aumento in continuazione pari a mesi due di reclusione, stante la natura della pena prevista per il reato base che ha ragguagliato, in pena pecuniaria, essendo il reato satellite sanzionato ai sensi dell’art. 52 secondo comma, lett. b), D. Lgs. 274/200 con la multa da 516 a 2582 euro.
Il provvedimento impugnato ha però errato, in quanto ha applicato in aumento per il reato
satellite una pena pecuniaria di 15.000 euro, ottenuta ragguagliando 250 euro per 60 giorni, che Ł di gran lunga superiore al massimo della pena edittale stabilita per detto reato satellite, che Ł pari a 2582 euro.
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento della pena detentiva del reato piø grave deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen., salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave. (Sez. 6, sentenza n. 8667 del 12/02/2019, Rv. 275881)
1.2 Quanto agli ulteriori motivi di ricorso inerenti l’omessa motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, ovvero circa la non menzione non si tratta di omessa motivazione, posto che la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia il diniego della concessione delle attenuanti generiche sia il diniego della concessione della non menzione; si tratta sostanzialmente di una sollecitazione da parte del ricorrente a rivalutare i medesimi elementi per giungere a conclusioni piø favorevoli all’imputato; stante la fase di legittimità, si tratta, all’evidenza, di motivi inammissibili.
La sentenza deve essere dunque annullata sotto il profilo del trattamento sanzionatorio che viene rideterminato per ciascuno degli imputati, ai sensi dell’art. 620, primo comma, lett. l) cod. proc. pen., in mesi sei di reclusione e 2582 euro di multa, corrispondete alla sanzione pecuniaria massima prevista per il reato satellite.
3. I ricorsi sono inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di NOME NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi sei di reclusione ed euro 2.582 di multa, ciascuno. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME