Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40996 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/06/2025 della Corte d’appello di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 giugno 2025 la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza della Corte d’appello di Roma del 30 marzo 2022, di condanna alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.;
sentenza della Corte d’appello di Roma del 10 gennaio 2024, di condanna alla pena di 3 anni di reclusione per reati di cui agli artt. 319, 321, 479 cod. pen.
In particolare, nell’accogliere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva in 4 anni ed 8 mesi di reclusione, partendo dalla pena base di 3 anni della sentenza n. 2, ed aggiungendo 1 anno ed 8 mesi ‘per la pluralità di fatti di cui al capo a della sentenza n. 1 già unitariamente apprezzati dal giudice della cognizione’.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l’applicazione della continuazione Ł stata effettuata senza motivare l’aumento in modo distinto per i reati per cui si Ł ritenuto sussistere il medesimo disegno criminoso; inoltre, entrambe le sentenze si sono celebrate in rito abbreviato, pertanto l’aumento di 1 anno e 8 mesi per il reato della sentenza n. 1 Ł sproporzionato.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
L’unico motivo deduce anzitutto che il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena senza motivare l’aumento in modo distinto per i reati per cui ha ritenuto sussistere il medesimo disegno criminoso.
L’argomento Ł infondato.
In una situazione in cui era stato chiesto di porre in continuazione i reati oggetto di due sentenze di condanna, e la pena base Ł stata individuata in forza di un reato piø grave giudicato con la sentenza n. 2, il principio di legalità nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024, COGNOME, n.m.) ed il rispetto del giudicato che limita i poteri del giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692 – 01) impongono che i passaggi successivi del calcolo siano l’applicazione dell’aumento per la continuazione interna ai reati satellite della sentenza n. 2 in modo conforme a quanto deciso dal giudice della cognizione, e l’applicazione dell’aumento per la continuazione esterna con il reato, divenuto satellite, della sentenza n. 1, che Ł ciò che ha fatto il giudice dell’esecuzione nel caso in esame, limitandosi ad aggiungere l’aumento per la continuazione esterna con il reato della sentenza n. 1 sulla pena finale della sentenza n. 2.
Nell’individuare la pena per il reato della sentenza n. 1 il giudice dell’esecuzione ha correttamente effettuato un unico aumento, perchØ unico era il reato oggetto di questa sentenza, in quanto, come riconosce lo stesso ricorso, nel giudizio di appello era stato accolto il motivo di appello che deduceva che i tre comportamenti corruttivi contestati all’imputato in un unico capo di imputazione fossero esecuzioni di un unico accordo corruttivo, e, quindi, costituissero un solo reato (pag. 21 della sentenza di appello).
Il ricorso deduce anche che l’aumento inflitto sarebbe sproporzionato, in quanto il processo Ł stato celebrato in rito abbreviato.
L’argomento Ł inammissibile, in quanto del tutto generico. La deduzione di non proporzionalità della pena richiede, infatti, che sia rinvenuto, all’interno del calcolo effettuato dal giudice dell’esecuzione, un parametro di comparazione cui agganciare il giudizio di sproporzione, ovvero la pena di un altro reato facente parte del reato continuato con cui paragonare la pena inflitta per quello su cui si appunta la censura, ma il ricorso tace del tutto su quale sarebbe questo reato che fungerebbe da parametro di comparazione, e si limita a proporre una censura che, per i termini generici ed assertivi con cui Ł formulata, deve essere ritenuta inammissibile.
Il ricorso Ł, nel complesso, infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME