Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 0663MCD) nato il 04/11/1995
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto evidenziare che, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto: l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv. 201537).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che la pena base da applicare dovesse essere discostata dal minimo di legge previsto per il reato di favoreggiamento immigrazione clandestina, considerando la gravità oggettiva della condotta accertata.
In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che l’imputato, che era alla guida del veicolo impiegato per il trasporto dei cittadini extracomunitari, aveva serbato una guida estremamente pericolosa sia per i soggetti trasportati che per gli operanti che erano intervenuti; era emerso, inoltre, che l’imputato, alla vista degli operanti, si era spostato sul sedile del lato passeggero, simulando di essere stato anch’egli trasportato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, quindi, la Corte territoriale ha irrogato una pena finale pati ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 88.700,00 di multa, dopo aver fornito una dettagliata, chiara e puntuale motivazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazio e della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/11/2024