Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47749 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; dichiararsi la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanis ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 26/05/2022 aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 le aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione appartenenze della stessa – in assenza di giustificato motivo – una noccol metallo, strumento chiaramente utilizzabile, date le circostanze di tempo luogo, per arrecare offesa alla persona e, per l’effetto, lo aveva condann pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre ch pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca distruzione dello strumento in sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in r all’art. 442 cod. proc. pen., avendo i Giudici di merito applicato la r conseguente alla scelta di procedere con il rito abbreviato nella misura di un piuttosto che della metà, come previsto in presenza di reato contravvenziona
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricor quanto la censura inerente alla determinazione della pena non è stata propos sede di appello.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, a mezzo delle qua insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi integralmen argomentazioni svolte nell’atto di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, ritenuto essere preclusa – ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. questione concernente l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con abbreviato, in epoca successiva rispetto alla modifica dell’art. 442, comma 2 proc. pen. (novellato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017 prevede – in relazione alle contravvenzioni – la riduzione premiale eleva metà; si realizza, in tal caso, un’ipotesi di pena illegittima e non di pen Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, hanno enunciato il seguente princi «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, pr
per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipot pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa que quanto non dedotta con i motivi di appello)» (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2 Savini, Rv. 283818). In tale pronuncia, il Supremo Collegio ha chiarito com pena determinata da un errato computo della diminuente del rito abbrevia riduzione che, in presenta di fattispecie contravvenzionale, deve essere comp in ragione della metà e non, come accade in presenza di delitti, nella misura terzo – costituisca effettivamente una violazione di legge. Tale violazione sopra accennato, rende la pena illegittima e non illegale; non essendo il tem illegittimità della pena rilevabile in via officiosa – nella sede di legittimi di tale aspetto resta precluso, laddove esso non abbia costituito, come avv nel caso di specie, oggetto di gravame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve e dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare i tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per rite il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissi conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, 05 ottobre 2023.