Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43247 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 21/03/2023 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza, il tribunale di Torre Annunziata, adito quale giudice dell’esecuzione nell’interesse di NOME per la rideterminazione della pena inflittale, alla luce della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 181 comma i bis del DIgs. n. 42/2004, rigettava la domanda;
Avverso la predetta ordinanza NOME, ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. Si sostiene che a fronte della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità, sarebbe applicabile nei confronti della ricorrente la meno grave
previsione di cui all’art. 181 .comma 1 del Dlgs. n. 42/2004, che rinviando quoad poenam al trattamento sanzionatorio di cui all’art. 44 lett. c) del DPR 380/01 sancirebbe, quale massimo edittale per l’ammenda ivi prevista, la somma di 51.645,00 euro, mentre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto tale ammontare corrispondente al minimo edittale delineato dalla predetta norma, così escludendo alfine la richiesta di rideterminazione della pena sulla base di tale erroneo assunto e dell’altrettanto erronea ulteriore considerazione per cui applicando quoad poenam la fattispecie ex art. 44 lett. c) del DPR 380/01 connotata (erroneamente) secondo il predetto quadro edittale, si sarebbe applicata una pena che seppur di specie diversa ( non reclusione, ma arresto e ammenda) sarebbe risultata in concreto più gravosa per l’imputato, con conseguente violazione del principio del favor rei. Al contrario, osserva la ricorrente, l’ammontare di . éuro 51.645,00 euro corrisponderebbe al massimo edittale della fattispecie applicabile, così vanificandosi le considerazioni di cui al provvedimento impugnato.
Va premesso che l’art. 44 comma 1 lett. c) del DPR 380/01 cui rinvia quoad poenam l’art. 181 comma 1 del Dlgs. 42/2004, rilevante nel caso di specie in ragione della citata dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 181 comma 1 bis del Dlgs. 42/2004, in ragione della intervenuta modifica del trattamento sanzionatorio ex DL 30/9/2003 n. 269 convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326 ha disposto con l’art. 32 comma 47 che “le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 sono incrementate del cento per cento”, per cui la pena dell’ammenda così prevista dall’art. 44 lett. c) del DPR 380/01 corrisponde attualmente all’intervallo edittale compreso tra euro 30.986,00 e euro 103.290,00; con la conseguenza per cui emerge una erronea individuazione (da parte sia del giudice che della ricorrente) del minimo edittale pecuniario stabilito dall’attuale art. 44 citato.
Purtuttavia, la questione in esame non trova soluzione della previa valutazione del corretto intervallo edittale di cui all’art. 44 citato quanto alla pena dell’ammenda ivi prevista, bensì nella preliminare e pregnante considerazione per cui, a fronte della rilevata dichiarazione di incostituzionalità e della conseguente applicabilità anche per il contestato reato paesaggistico di sanzioni di tipo contravvenzionale, si rinviene la necessaria applicazione di un complessivo trattamento sanzionatorio correlato a reati contravvenzionali. Trattamento di per sé più favorevole, per scelta legislativa, conseguente alla espressa distinzione dei reati tra delitti e contravvenzioni, con correlato diverso complessivo regime, più gravoso per le fattispecie delittuose.
Tale profilo implica altresì come nel caso in esame non possa comunque trovare applicazione, come invece sancisce il provvedimento impugnato, un
trattamento sanzionatorio tipico di fattispecie delittuose, che in tal modo integra nel caso concreto un pena illegale, come tale rilevabile d’ufficio da questa Corte, non essendosi, comunque, formato alcun giudicato – neppure cautelare – in considerazione dell’impugnazione proposta. Con conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuovo esame da parte del giudice di Torre Annunziata da svolgersi alla luce del predetto principio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio’ al tribunale di Torre Annunziata ufficio Gip quale giudice dell’esecuzione.
Così deciso il 11/10/2023