Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40383 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40383 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
NOME la sentenza del 26/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 34260 emessa il 26 maggio 2022 la sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME NOME la sentenza della Corte di Appello di Bologna che il 17/6/2021 aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale cittadino alla COGNOME per il delitto di tentata percezione ind erogazioni da arte di ente pubblico (artt. 56, 316-ter cod. pen.), sostituendo la pena detent con quella pecuniaria.
Il ricorso deciso dalla sesta sezione, peraltro, era stato inizialmente assegnato alla sett sezione penale con udienza non partecipata fissata per il giorno 1,/4/2022, e con memoria inoltrata a tale sezione la difesa richiamava la decisione della Corte Costituzionale 1°/2/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’allora vigente art. 53 co della legge 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui prevedeva che “il valore giornaliero non pu essere inferiore alla somma indicata dall’art.135 del codice penale e non può superare di diec volte tale ammontare”, anziché “il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e no può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale”.
La sentenza n. 34260 della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, alla pag. 4, par. 6, a tal proposito, dava atto che “il difensore dei ricorrenti ha altresì dep memoria scritta”.
RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fat NOME la predetta sentenza della Corte di Cassazione, per mancato esame della questione decisiva riguardante la sopravvenuta illegalità della pena convertita in pena pecuniaria, come da sentenza n. 28/2022 della Corte Costituzionale cit.
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 137/2020.
Il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, in tema di successione di leggi n tempo, ha ripetutamente evidenziato che la Corte di cassazione può, anche d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l’imputato, anche presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen l’annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative “in melius” (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Rv. 265111, Della NOME).
Anche più di recente si è rilevato che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione deg artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibil
rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione “ah origine” cont all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misu superiore al massimo edittale (Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689, COGNOME).
Anche con specifico riferimento all’illegalità della pena conseguente – come nel caso di specie – a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il tra:tamento sanzionator è affermato che questa nel giudizio di Cassazione è rilevabile d’Aficio anche in caso inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207, Jazouli).
Si tratta di principi che discendono dall’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia d diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che hanno trovato riconoscimento anche nell’a 15 del RAGIONE_SOCIALE Internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16/12/1966 esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25/10/1977 il cui art. 15, nel richiamare il pri “nullum crimen nulla poena sine lege,’ prevede anche l’obbligatoria a p pl ica zi on e al colpevole della pena sopravvenuta più favorevole.
La stessa sentenza n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, dinanzi menzionata, citando a sua volta la precedente sentenza “Della NOME” (n. 46653 de126/06/2015 cit.) ha rilevato che <<i mutamento strutturale nei criteri di composizione della pena, rendendo quella inflitta non più linea con i parametri legali ha, per così dire, natura "esterna" a qualsiasi valutaz riguardante il processo ed integra un motivo costituzionalmente imposto" (art. cod. pen., ar 25 Cost. comma 2, art. 7 p. 1 CEDU e art. 117 Cost. comma 1), del quale la Corte di legittimità, anche a fronte di ricorso inammissibile, deve "autoinvestirsi"».
Alla luce di tali principi deve riconoscersi che l'omesso esame del "motiv costituzionalmente imposto", costituito dal mutamento strutturale nei criteri di composizion della pena conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso quella inflitta no più in linea con i parametri legali, motivo richiamato anche nella memoria difensiva presentata dalla difesa alla settima sezione penale, pur menzionata dalla sentenza n. 34260 del 26 maggio 2022 al par. 6 (pag. 4), ma evidentemente non esaminata da questa, integra l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordi NOME provvedimenti della corte di cassazione, consistendo in un omesso esame della memoria difensiva, oltre che dell'intervenuta modifica normativa.
Conseguentemente, la sentenza n. 34260 pronunciata in data 26/05/2022 dalla sesta sezione della Corte di Cassazione nei confronti della ricorrente va revocata e la sentenza dell Corte di Appello di Bologna emessa in data 17/06/2021 nei confronti della stessa COGNOME NOME va annullata, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della suddetta Corte di Appello per la rideterminazione della pena pecuniaria all luce del nuovo assetto normativo.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 34260 pronunciata in data 26/05/2022 dalla sesta sezione della
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Corte.di Cassazione nei confronti di COGNOME NOME.
Annulla la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 17/06/2021 nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della suddetta Corte di Appello per la rideterminazione della pe pecuniaria.
Così deciso, il 18 maggio 2023
Il Consi liere estensore