Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34550 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna pe saltum la sentenza indicata in epigrafe sostenendo che il giudice di merito, nel determinare pena inflitta all’imputato COGNOME per i reati a lui ascritti, avrebbe ecceduto nella r per il rito abbreviato, pari ad un terzo secco, determinando la pena in anni due di reclusio 1.400,00 euro di multa, anziché in anni due e giorni 10 di reclusione ed euro 1.267,00 di mu irrogando così una pena illegale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile non essendo la pena illegale.
Come già chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò comporti la determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (…) non quando consegua ad una mera erro applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla qu l’ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla l sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non previ nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento, «è una pena che attesta un abus del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, non mass. sul punto).
Rileva il Collegio come i principi affermati dalle Sezioni Unite possano essere applicati an nella presente fattispecie nella quale risulta che all’imputato è stata irrogata la pena fi anni due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, partendo da una pena base, previa esclusione della recidiva, di anni 5 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, ridotta riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ad anni 3, mesi 4 di reclu ed euro 800,00 di multa, ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2, mesi 4 reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata per la continuazione:
di mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa per il capo b),
di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per capo c),
di mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il capo d),
di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il capo e),
di gg. 15 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il capo f), così addivenendo alla pena anni due, mesi 11 e gg. 45 di reclusione ed euro 1.900,00 di multa, con pena finale, ridot per il rito ad anni due di reclusione ed euro 1400,00 di multa.
Invero, appare evidente l’errore nell’indicazione di una pena finale in misura inferiore rispe quella risultante dalla riduzione di un terzo secco per il rito, ma ciò non ha compor l’applicazione di una pena finale illegale, in quanto il deficit di sanzione ( giorni reclusione ed euro 133 di multa) è stato ampiamente “compensato” dalla riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura inferiore al massimo e dall’aumento per la continuazione che avrebbe potuto essere contenuto in termini più ristretti senza alcun violazione dei parametri di cui all’art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., finendo così per giun alla medesima pena finale, pienamente legale, di anni due di reclusione ed euro 1400,00 di multa.
Va quindi ribadito il principio affermato da questa Sezione secondo cui ” In tema di rea continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudic
indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando ch passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge” (Sez.2, n. 15438 del 07/02/2024, Rv. 286287).
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 26 giugno 2024
Il consigliere estensore
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Il presidente
NOME COGNOME GLYPH
NOME COGNOME
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