Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47918 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47918 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nata a Busto Arsizio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa I’ll maggio 2023 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e dell’AVV_NOTAIO che ha replicato alle conclusioni del Pubblico ministero insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio il 2:3 Marzo 2022, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di truffa in danno della società RAGIONE_SOCIALE, azienda per la quale svolgeva mansioni di impiegata amministrativa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine ai fatti commessi sino all’il novembre 2015 in quanto estinti per intervenuta prescrizione e, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta in anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa. Con la medesima sentenza è stata disposta la sospensione condizionale della pena, subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per la durata di 1094 ore.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, deducendo:
2.1 violazione degli artt. 165 cod.pen. e 18 bis e 54 d. Igs.v,.274/2000 in quanto la Corte ha disposto la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di 1094 ore. Così facen ha violato le disposizioni di legge poiché la cornice edittale dei cosiddetti lavori pubblica utilità trova un duplice concorrente limite massimo nel quantum di pena sospesa e nel quantum di sei mesi previsto dal citato articolo 54, che regola il processo di competenza del Giudice di pace.
Osserva il ricorrente che le Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza del 15 giugno 2022 hanno stabilito che nei confronti del lavoro socialmente utile ricorrono due concorrenti limiti massimi cumulativi, quello di sei mesi previsto dall’articolo 18 dell disposizioni di attuazione cod. proc.pen. e quello dell’art. 54 secondo comma del decreto legislativo citato e, se inferiore, quello della durata della pena sospesa. Dovranno poi essere rispettati i limiti settimanali, non potendo i detti lavori protrarsi per più di se alla settimana. Questi limiti non sono rinunciabili e, nel caso in esame, debbono essere quantificati sino a un massimo inferiore al numero di ore stabilite dalla Corte di Appello, entro un tetto di 156 ore corrispondenti a sei ore settimanali per sei mesi, cioè per le 26 settimane componenti il termine semestrale.
Alla stregua di questi principi la disposta subordinazione della concessione della sospensione condizionale all’effettuazione di 1094 ore lavorative determina una violazione di legge.
2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce che nelle more del giudizio, non potendosi ritenere formato il giudicato sul capo della sentenza relativo al reato attribuit all’imputata, si impone il rilievo della prescrizione medio tempore eventualmente maturata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
In estrema sintesi, la ricorrente deduce che, nonostante l’accordo intervenuto tra le parti, la pena debba ritenersi illegale perché la condizione del lavoro socialmente utile cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale, su espressa richiesta dell’imputata, è stata determinata dal giudice in misura eccedente il doppio limite di legge precisato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 23400 del 15 giugno 2022.
Secondo detta pronunzia la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, in forza del combinato disposto degli art 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, richiamato espressamente dal primo, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa. (Sez. U, Sentenza n. 23400 del 27/01/2022 Cc. (dep. 15/06/2022 ) Rv. 283191 – 02)
Questo secondo limite è previsto dalla disciplina del processo celebrato dinanzi al giudice di pace e viene mutuato nel processo ordinario dall’art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del cod.proc.pen.
2.1La soluzione della questione non può, tuttavia, prescindere dalla verifica dei limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Al riguardo va osservato che a norma dell’articolo 448 comma due bis cod. proc.pen. contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso ricorso per Cassazione solo “per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegal della pena o della misura di sicurezza.”
Diverse pronunzie di legittimità hanno affermato che le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena e alle prescrizioni alla stessa connesse non rientrano nella nozione di illegalità della pena, e pertanto non possono costituire oggetto di impugnazione, nell’ipotesi in cui tale beneficio sia stato concesso al di fuori dei limi previsti dall’art. 165 cod.pen..
Ed infatti è stato osservato che mentre la pena riguarda la pretesa punitiva, la sospensione condizionale costituisce uno strumento che paralizza la sanzione perseguendo finalità di prevenzione generale in funzione di un poo:enziale recupero del condannato.
2.2 Il collegio conosce anche la recente pronunzia secondo cui è impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall’art. 165, comma quinto, cod. pen. – modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente “rafforzato” dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di interv del giudice sul contenuto dell’accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all’adempimento dell’obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale, (In applicazione del principio, la Cort ha evidenziato che la statuizione di cui all’art. 4 118, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all’art. 111, comma 7, Cost.). (Sez. 5 – , Sentenza n. 27587 del 19/04/2023 Cc. (dep. 26/06/2023 ) Rv. 284847 – 01 )
E tuttavia l’apparente contrasto insorto nel delimitare l’ambito della nozione di illegalit della pena e quindi di riflesso dell’art. 448 cod. proc.pen. è stato superato dalle Sezioni unite di questa Corte di Cassazione che, con pronunzia resa in data odierna hanno affermato l’inammissibilità del ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena oggetto dell’accordo tra le parti abbia omesso di disporre l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 165 comma quinto codice penale nei casi dei reati indicati.
Di questa decisione è al momento nota solo l’informazione provvisoria, ma è possibile desumere da questa affermazione un’ulteriore conferma che la subordinazione del
beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti dall’art. 165 cod.pen. , oggetto del presente ricorso, non rientra nella nozione di pena illegale e di conseguenza non rientra nell’ambito applicativo di cui all’art. 448 comma 2 bis cod. proc.pen. .
3.Nel caso in esame, la durata nel tempo del lavoro socialmente utile cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in favore della ricorrente, nell’ambito dell’accordo intercorso tra le parti, è s1:ata determinata dal giudice su richiesta dell’imputata, che non poteva usufruire del beneficio ex art. 163 cod.pen. senza alcuna condizione, avendone già goduto una volta; tale richiesta si desume anche dalla costatazione che la difesa ha depositato in udienza l’indicazione specifica dell’associazione presso la quale l’imputata era disponibile a svolgere la detta attività, rimettendo al giudice la determinazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività cui è stata subordinata la sospensione condizionale, e tra queste il numero di ore da svolgere, che risulta in concreto determinata su impulso della stessa imputata tramite l’indicazione veicolata in atti .
4.Alla stregua dei principi sin qui esposti, che hanno trovato precipuo conforto nella sentenza delle Sezioni Unite surrichiamata, deve quindi escludersi che l’imputata possa impugnare la sentenza di patteggiamento, frutto dell’accordo delle parti, con riguardo all’istituto ex art. 163 cod.pen. e alle eventuali prescrizioni che lo accompagnano, oggetto del consenso dell’ imputata, poiché tali statuizioni non rientrano nella nozione di pena illegale di cui all’art. 448 cod. proc.pen. .
4.1 In conclusione deve ritenersi che l’accordo sulla pena era legittimo e il motivo relativo alla determinazione della durata degli obblighi di lavoro cui è subordinato l’art. 165 c.p non poteva essere dedotto dinanzi a questa Corte perché non rientrante nella previsione di cui all’art. 448 comma 2 bis cod. proc.pen. .
5.11 secondo motivo di ricorso è inconducente in ragione dell’inammissibilità del primo. 6.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione nel grado di colpa nelle presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 29 settembre 2023