Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/04/2001
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa il 20 maggio 2024 la Corte d’Appello di Milano applicava all’imputato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso e rapina aggravata continuata in concorso ascrittigli.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 628 comma 5 e 62-bis cod. pen.
Assumeva in proposito che la Corte d’Appello non avrebbe potuto concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (nella specie erano state ritenute le circostanze aggravanti di cui all’art. 628 commi secondo e terzo nn. 1), 3bis) e 3quinquies) cod. pen.), considerato il disposto dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., a
tenore del quale “Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Il ricorso è inammissibile in quanto nel caso di specie non si verte in ipotesi di pena illegale (v., fra le altre, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01, secondo cui “Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia”): situazione che ricorre soltanto allorquando venga applicata una pena al di fuori dalla cornice edittale, GLYPH o GLYPH di GLYPH specie GLYPH diversa GLYPH da GLYPH quella GLYPH prevista GLYPH (cfr., GLYPH in GLYPH tema, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01, che, proprio con riferimento a un caso di erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze, così ha statuito: “La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti echi -tali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/09/2024