Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33806 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Alcamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio del reato di cui al capo T); udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione dellAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 27 febbraio 2018 il Tribunale di Patti dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di associazione per delinquere, ascritto al capo A) della rubrica, e dei reati di furto pluriaggravato, ascritti ai capi F) e T), unit continuazione, e lo condannava alla pena principale complessiva di cinque anni e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa (p.b., per il capo F, cinque anni e 300 euro; aumentata di quattro mesi e 100 euro per ciascuno dei due reati satellite).
Con sentenza 10 luglio 2019 la Corte di appello di Messina confermava la decisione di primo grado.
Con sentenza 19 aprile 2021 la Corte di cassazione, quinta sezione penale, annullava con rinvio la sentenza di appello, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e F), rigettando il ricorso dell’imputato nel resto.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai medesimi reati di cui ai capi A) e F), perché estinti per intervenuta prescrizione, senza adottare statuizioni ulteriori.
Ricorre nuovamente per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia, dolendosi (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) dell’omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui al capo T).
Il Procuratore generale requirente ha depositato rituale memoria, in cui ha anticipato ed argomentato le conclusioni di merito rassegnate nel corso della discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse.
Dal suo accoglimento deriverebbero, infatti, effetti sfavorevoli per l’imputato, il quale -viceversa- può proporre valida impugnazione solo in vista del possibile conseguimento di un’utilità concreta e di un vantaggio pratico, e non per sentire affermare, in suo danno, l’esattezza teorica della decisione (tra le molte, Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01).
Non vi è dubbio che, dichiarati prescritti i reati sub A) e F), la pena relativa al reato superstite sub T), già reato satellite, andasse rideterminata in
via autonoma dal giudice di rinvio (Sez. 4, n. 27772 del 14/04/2011, Tonelli, Rv. 250707-01); e andasse rideterminata in misura non inferiore al minimo edittale stabilito per quest’ultimo reato, di certo più elevato della pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa corrispondente all’originario aumento a titolo di continuazione.
E’ quest’ultima, allo stato, la pena che rimane eseguibile per il capo T). Nel caso, infatti, di cumulo giuridico delle pene inflitte ai sensi dell’art. 81 cpv. co pen., allorché occorra individuare, per un qualunque effetto giuridico, la pena pertinente il singolo reato satellite, si deve fare riferimento a quell concretamente inflitta a titolo di continuazione, che ha definitivamente assorbito quella astrattamente irrogabile per il reato, ove esso fosse stato autonomamente giudicato (arg. ex Sez. U, n. 21501 del 23/4/2009, COGNOME, Rv. 243380-01; Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, COGNOME, Rv. 243588-01; Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, COGNOME, Rv. 285411-01; Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219-01; Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani, Rv. 267605-01).
Trattasi di pena illegale, ma il vizio, essendo l’illegalità a profitto del reo in mancanza dell’impugnazione del pubblico ministero, non può essere emendato da questa Corte, neppure d’ufficio (da ultimo, Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte co sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 29/05/2024