Pena Illegale e Patteggiamento in Appello: la Cassazione fa Chiarezza
Quando una pena è considerata pena illegale e quando, invece, è solo ‘illegittima’? La distinzione non è puramente accademica, ma ha conseguenze pratiche decisive sulla possibilità di impugnare una sentenza. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su questo tema cruciale, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava il calcolo della riduzione di pena in un caso di patteggiamento in appello.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo della doglianza era specifico: lamentava che la riduzione di pena, conseguente alla scelta del rito, fosse stata calcolata nella misura di un terzo sull’intera pena unificata per più reati, anziché applicare la riduzione della metà, prevista per i riti abbreviati, su uno specifico reato contravvenzionale. Secondo la difesa, questa errata modalità di calcolo aveva prodotto una pena illegale.
La Questione Giuridica: Pena Illegale vs Pena Illegittima
Il cuore della questione risiede nella differenza, consolidata dalla giurisprudenza, tra pena illegale e pena semplicemente illegittima. La prima si verifica quando la sanzione inflitta è estranea al sistema legale (es. una pena detentiva per un reato che prevede solo una multa) o quando viola i limiti edittali minimi o massimi. La seconda, invece, riguarda un errore del giudice nel percorso di quantificazione della pena, che però rimane all’interno dei confini previsti dalla legge.
Nel contesto del patteggiamento in appello, la possibilità di ricorrere in Cassazione è estremamente limitata. È ammessa solo per vizi del consenso (la volontà di concordare la pena non si è formata liberamente) o quando la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo raggiunto. La giurisprudenza ha esteso questa possibilità anche ai casi di pena illegale, ma non a quelli di mera pena illegittima.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha seguito un ragionamento lineare e rigoroso. Innanzitutto, ha ribadito che, a seguito della reintroduzione del concordato in appello, i motivi di ricorso sono tassativi e limitati.
Successivamente, richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 47182/2022), ha sottolineato che l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente (in questo caso, un terzo invece della metà) non costituisce un’ipotesi di pena illegale, bensì di pena illegittima. Questo perché la pena finale concretamente inflitta rientrava comunque nei limiti edittali previsti dalla legge per i reati contestati.
L’errore del giudice, quindi, non ha generato una sanzione ‘fuori sistema’, ma ha semplicemente viziato il procedimento di calcolo. Un errore di questo tipo non rientra tra i pochi e specifici motivi che consentono di impugnare una sentenza emessa a seguito di un patteggiamento in appello.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte conferma un principio fondamentale: l’accesso al patteggiamento in appello comporta una significativa rinuncia alle impugnazioni. Solo vizi radicali, come una pena illegale in senso stretto o un difetto nella formazione della volontà delle parti, possono aprire le porte del giudizio di legittimità. Un semplice errore di calcolo da parte del giudice, che non porti la pena al di fuori dei limiti legali, non è sufficiente per scardinare l’accordo raggiunto tra le parti e ratificato in sentenza. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e completa prima di accedere a istituti processuali che, sebbene vantaggiosi, comportano importanti preclusioni.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o quando la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo raggiunto. La giurisprudenza ammette il ricorso anche in caso di applicazione di una pena illegale.
Qual è la differenza tra pena illegale e pena illegittima secondo la Cassazione?
La pena illegale è una sanzione non prevista dalla legge per quel reato o applicata al di fuori dei limiti minimi e massimi. La pena illegittima, invece, è una sanzione che, pur rimanendo nei limiti di legge, è frutto di un errore del giudice nel calcolo (ad esempio, un’errata applicazione di una diminuente).
Un errore nel calcolo della riduzione di pena per un rito abbreviato su un reato contravvenzionale costituisce una pena illegale?
No. Secondo l’ordinanza in esame, che richiama un precedente delle Sezioni Unite, l’erronea applicazione della misura della diminuente integra un’ipotesi di pena illegittima, ma non di pena illegale, a condizione che la sanzione finale rientri nei limiti edittali. Pertanto, non è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME, il qual tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando esser stata applicata la riduzione premiale conseguente alla scelta del rito nella misura di un terzo, rispetto alla pena complessivamente considerata all’esito dell’unificazione in continuazione, senza procedere alla riduzione in ragione della metà sul reato contravvenzionale sub b), così irrogandosi una pena illegale;
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata;
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui – in tem di concordato in appello – è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dai ricorrente non rientra fra i casi appena elencati, dovendosi anche richiamare il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818 – 01, a mente della quale: «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’errone applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale»;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.