Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE di APPELLO di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 7 aprile 202 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il gennaio 2024 dal Tribunale di Noia, con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole del reato di rapina aggravata in concorso, prev riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma 2, cod pen. rideterminava la pena in quella, concordata, di anni due e mesi quattro reclusione ed euro 309,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando u unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione e falsa applicazion degli artt. 65 e 134 cod. pen., assumendo che la pena inflitta per effetto concordato era stata “inopinatamente aumentata di mesi uno di reclusione rispetto alla decisione del primo giudice” (v. pag. 1 del ricorso).
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Evidenziava che la Corte d’Appello aveva inflitto la pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 309,00 di multa, svolgendo il seguente calcolo: pena base anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa in ragione della (già concessa dal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza sulla recidiva) circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., ulteriormente ridotta alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 309,00 di multa per effetto della ulteriore circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen.
Assumeva che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la prima riduzione della pena detentiva fino ad anni tre e mesi tre di reclusione (pari alla pena individuata dal giudice di primo grado per effetto della riduzione ex art. 62, n. 4), cod. pen.), per giungere infine, con l’ulteriore riduzione, alla pena finale di anni due e mesi tre di reclusione.
Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo si deduce un motivo non consentito.
Invero, avverso la sentenza resa all’esito di concordato sui motivi d’appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, salvo il caso di pena illegale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 281804 – 01, che tratta un’ipotesi di reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, mediante riduzione in misura di un terzo e non della metà; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile giacché in tal caso ricorre un’ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale).
Si deve rammentare che per pena illegale si intende la pena avulsa dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente il limite legale per genere, specie o quantità (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 15659 del 01/04/2025, Martiradonna, Rv. 287991 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/06/2024