Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18257 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 56, 626, comma primo, n. 2 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, invocando una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; esula, infatti, dai poteri della Corte d cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). A ben vedere, la Corte d’appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2), specie tenendo in conto la tipologia e la quantità dei generi alimentari oggetto del tentato furto nonché facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo cui la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888; in senso conforme, Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285006; Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640);
Considerato, inoltre, che la riqualificazione operata dai giudici di merito nella fattispecie prevista dagli artt. 56- 626 cod. pen., a fronte della originaria contestazione di tentato furto ex art. 56 – 624 cod. pen., per un verso non produce effetti quanto alla competenza, in ragione della perpetuatio iurísdictionis, per quanto autorevolmente osservato da Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 03/07/2019, Balais, Rv. 275869 – 01, essendo stato il reato correttamente attribuito “ah origine” alla competenza del giudice togato; per altro verso, palesa la illegalità della pena, che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare, se determinata dall’applicazione di sanzione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Sez. U, n. 38809 dei 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati d competenza del giudice di pace, dall’art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). La pena irrogata alla ricorrente è illegale in quanto esorbita dai limiti edittali previst per le sanzioni proprie previste in tema di rito del giudice di pace, da applicarsi nel caso in esame a seguito della riqualificazione, cosicchè questa Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., utilizzando i parametri minimi quanto alla individuazione della pena base pecuniaria e applicando la diminuzione della metà per il tentativo e la riduzione per il rito abbreviato, commisurazioni già utilizzate dai Giudici del merito, ridetermina il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a), d.igs. 28 agosto 2000, n.274, nella misura finale di
euro 86,00 di multa (p.b. 258,00 euro di multa; ridotta della metà per il tenta ad euro 129,00; ridotta per il rito abbreviato alla pena su indicata);
Rilevato, per altro, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile resto;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 86,00 di multa e dichiara inammissibile ricorso nel resto.
Così deciso il 24/04/2024