Pena Illegale o Errore del Giudice? La Cassazione Chiarisce i Limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale: la distinzione tra una pena illegale, che può essere corretta anche dopo la sentenza definitiva, e un semplice errore nella motivazione del giudice. Questa decisione ribadisce il principio fondamentale dell’intangibilità del giudicato, chiarendo quando e come si possono contestare gli errori nella determinazione della sanzione.
I Fatti del Caso
Un cittadino, condannato in via definitiva dal Tribunale di Perugia a cinque anni di reclusione e 1.300 euro di multa per furti aggravati in abitazione, si era rivolto al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord. La sua richiesta era di rideterminare la pena. Sosteneva che la sanzione fosse illegittima perché il giudice della condanna, pur avendo dichiarato nella motivazione di voler partire dal minimo edittale, aveva di fatto applicato una pena base superiore. Il Giudice dell’esecuzione, tuttavia, aveva rigettato l’istanza, ritenendo che la sentenza, una volta divenuta definitiva, non potesse più essere modificata per tali ragioni. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione.
La Questione sulla Pena Illegale
Il cuore della questione giuridica risiede nella definizione di pena illegale. Il ricorrente sosteneva che l’errore del giudice di primo grado, consistito nella discrepanza tra l’intenzione dichiarata (partire dal minimo) e la pena effettivamente inflitta (superiore al minimo), configurasse un’ipotesi di illegalità della pena. Secondo questa tesi, tale vizio avrebbe dovuto essere sanato anche in fase di esecuzione, superando la barriera del giudicato.
La Corte di Cassazione, però, ha seguito un orientamento consolidato e di segno opposto. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel distinguere nettamente tra due tipi di vizi:
1. La pena illegale: si ha solo quando la sanzione inflitta non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato, per specie o per quantità (ad esempio, una pena detentiva al posto di una pecuniaria, o una reclusione superiore al massimo previsto dalla legge).
2. Il deficit motivazionale: si verifica quando il giudice commette un errore nel percorso logico-argomentativo che lo porta a determinare la pena, pur rimanendo all’interno della cornice edittale (cioè tra il minimo e il massimo consentiti dalla legge).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Giudice dell’esecuzione. I giudici hanno spiegato che la doglianza del ricorrente riguardava un classico ‘deficit motivazionale’. L’errore del giudice di merito non aveva portato all’applicazione di una sanzione estranea all’ordinamento, ma rappresentava una contraddizione interna alla motivazione.
Questo tipo di vizio, sottolinea la Corte, deve essere fatto valere esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione ordinari, come l’appello o il ricorso per cassazione, prima che la sentenza diventi definitiva. Una volta che la sentenza passa in giudicato, essa diventa ‘intangibile’ e non può più essere messa in discussione per vizi di motivazione. Consentire il contrario significherebbe eludere i termini perentori previsti per le impugnazioni e minare la certezza del diritto. La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023) per ribadire che la determinazione di una pena superiore alla media edittale senza adeguata motivazione è un vizio deducibile solo in sede di impugnazione, non in quella esecutiva.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la stabilità del giudicato. Non tutti gli errori commessi da un giudice possono essere corretti in qualsiasi momento. La distinzione tra pena illegale e vizio di motivazione è netta: solo la prima, in quanto applicazione di una sanzione ‘contra legem’, può essere emendata dal giudice dell’esecuzione. I vizi logici o le contraddizioni nell’argomentazione della sentenza, invece, devono essere contestati nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito, ovvero durante il processo di cognizione. Superato quel momento, la decisione, anche se imperfetta nella sua motivazione, diventa definitiva e non più modificabile.
È possibile correggere un errore di calcolo della pena dopo che la sentenza è diventata definitiva?
No, secondo questa ordinanza, un errore nella determinazione della pena che non la renda ‘illegale’ (cioè non prevista dalla legge), ma che derivi da un difetto di motivazione, non può essere corretto in fase di esecuzione. Deve essere contestato durante i normali mezzi di impugnazione (es. appello).
Qual è la differenza tra una ‘pena illegale’ e una pena con motivazione errata?
Una ‘pena illegale’ è una sanzione che la legge non prevede per un determinato reato, per specie o quantità. Una pena con motivazione errata è una sanzione consentita dalla legge, ma per la quale il giudice ha fornito una giustificazione contraddittoria o insufficiente. Solo la prima può essere modificata dopo il passaggio in giudicato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per questi motivi?
Il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 24/06/1991
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10/04/2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME volta ad ottenere la rideternninazione della pena di anni cinque reclusione ed euro 1.300,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia del 25/11/2022, irrevocabile dal 13/05/2023 per reati di furti aggravati in abitazione; l’istanza si basava sull’assunto dell’illegittimità della pena, dovuta al fatto che nella motivazione il giudice aveva affermato di voler calcolare la pena base sulla base del minimo edittale ma aveva preso a riferimento una misura di pena più elevata di quella pari al minimo edittale all’epoca dei fatti previsto;
Ritenuto che con il ricorso si contesta l’affermazione del giudice dell’esecuzione in ordine all’intangibilità del giudicato con argomenti che non trovano riscontro nella consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, infatti, «non integra un’ipotesi di pena illegale, deducibile dinanzi al giudice dell’esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione, costituendo tale “deficit” motivazionale un vizio deducibile esclusivamente in sede di impugnazione» (Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, COGNOME, Rv. 285507 – 01)
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025 Il Cor F r estensore GLYPH
Il Presidente