Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4611 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOMECOGNOME nata a Bonefro il 30/09/1968 NOMECOGNOME nato a Campobasso il 16/04/1986 De NOMECOGNOME nata a Frosinone il 15/10/1981 NOME COGNOME nato a Isernia il 01/09/1976
avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP del Tribunale di Campobasso lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per COGNOME Federico e COGNOME NOME COGNOME e la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso e l’inammissibilità del ricorso di COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; NOMECOGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP presso il Tribunale di Campobasso ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. ad NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena concordata dalle parti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che ne chiedono l’annullamento per i motivi di seguito indicati.
2.1. I difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice omesso di motivare in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. nonché per aver reso una parvenza di motivazione, peraltro, manifestamente illogica per giungere ad una condanna.
2.2. Il difensore di NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per avere il giudice omesso ogni verifica, benché emergesse dalla semplice lettura del capo di imputazione e della comunicazione della notizia di reato che il fatto non sussiste.
2.3. Il difensore di NOME COGNOME articola due motivi.
2.3.1. Con il primo motivo denuncia l’apparenza della motivazione per essersi il giudice limitato a richiamare i fatti contestati senza verificarne l’effettiva sussistenza.
2.3.2. Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 per avere il giudice applicato la sia la pena detentiva che quella pecuniaria, nonostante sia prevista la sola pena detentiva.
In data 10 gennaio 2025 sono pervenute le dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi di COGNOME Federico e COGNOME NOME COGNOME
In data odierna è pervenuta la dichiarazione dell’Avv. NOME COGNOME in qualità di difensore di NOME e COGNOME di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno accolti, risultando illegale la pena applicata.
Posto che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, è pacifico che non sono deducibili il vizio di motivazione della sentenza o la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. né sono
ammissibili le censure sull’entità della pena e sulle modalità di determinazione della stessa. E’, invece, deducibile, nonché rilevabile d’ufficio, l’illegalità della pena, ravvisabile, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818) “solo quando la pena eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato”. Nel caso di specie ricorre tale situazione, in quanto per il reato associativo di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 90, ritenuto più grave, è stata applicata, in luogo della sola pena detentiva, anche la pena pecuniaria, assunta a base del calcolo su cui è stato operato l’aumento di entrambe le specie di pena per l’aggravante contestata di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309 del 90 e l’aumento per i reati fine.
Considerato che spetta a questa Corte il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689), la rinuncia all’impugnazione, proveniente dagli imputati, è priva di effetto e, poiché l’illegalità della pena travolge l’accordo intervenuto tra le parti, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono, invece, inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, non ricorrendo profili di illegalità della pena, essendo stata loro applicata la pena in continuazione su quella relativa al reato più grave di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 90, già giudicato con sentenza irrevocabile del 26 ottobre 2022.
Ritenuto, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, all’evidenza il motivo di ricorso esula dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude in base alle risultanze degli atti- servizi di osservazione, conversazioni intercettate e dichiarazioni degli acquirenti, v. pag. 4 e 5-, l’esistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati.
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L’originaria inammissibilità dell’impugnazione rende inefficace la rinuncia pervenuta in data odierna, peraltro, proveniente da soggetto non legittimato, non essendo il difensore munito di procura speciale, atteso che la rinuncia è un diritto personalissimo, che richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663).
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2025.