Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29505 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29505 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 26/03/1999
avverso la sentenza del 21/02/2025 del GIP TRIBUNALE di Foggia Udita la relazione del consigliere relatore NOME COGNOME Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME
Senatore, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del 21 febbraio 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso nel mese di novembre 2023: capo 15) e al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, (commesso il 27 novembre 2023: capo 16), la pena concordata di anni 5 di reclusione e euro 20.000 di multa, riconosciuta la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza n. 217/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, irrevocabile il 7 febbraio 2024, e con i fatti già giudicati con la sentenza n. 4963/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, irrevocabile il 21 giugno 2024; il Gip ha dichiarato COGNOME interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante l’espiazione della pena.
2. Avverso la sentenza k GLYPH ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto “la illegittimità e illegalità della pena”. Il difensore osserva che la difesa aveva formulato la richiesta nei seguenti termini: pena base in ordine ai reati definiti con sentenza del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 7 febbraio 2024, ritenuti più gravi, anni 3 e mesi 8 di reclusione e euro 14.000 di multa; aumentata di mesi 5 di reclusione e euro 2000 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo 15); aumentata di mesi 7 di reclusione e euro 3000 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo 16); aumentata di mesi 4 di reclusione e euro 1000 di multa per la continuazione con i reati già definiti con sentenza del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 21 giugno 2024. Il Gip, nella sentenza impugnata, COGNOME ha rideterminato la pena in anni 5 di reclusione GLYPH e euro 20.000 di multa, revocando, nella sostanza, la pena sostitutiva della semilibertà che era stata concessa con la condanna per i fatti più gravi di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 7 febbraio 2024.
La pena così determinata, secondo il ricorrente, sarebbe illegale, in quanto il primo giudice non avrebbe rispettato i termini dell’accordo e avrebbe operato una modifica in peius della pena base su cui è stato operato l’aumento di pena a titolo di continuazione per i reati satelliti.
Inoltre il Gip ha dichiarato COGNOME interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l’espiazione della pena, senza tenere conto che la pena irrogata per i reati di cui al presente processo è complessivamente di anni 1 di reclusione e euro 5000 di multa.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il <ubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27833701;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
6.Nel caso di specie, la pena applicata è perfettamente conforme all'accordo delle parti: la pena finale di anni 5 di reclusione e euro 20.000 di multa corrisponde a quella concordata e anche i passaggi di calcolo sono coerenti a quanto prospettato nell'accordo.
La pena concordata non presenta alcun profilo di illegalità. A tale fine si ricorda che, come chiarito da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin (in motivazione, paragrafo 4.7, pag. 17-18), la Suprema Corte ha inizialmente correlato la pena illegale ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o contra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255729; si vedano altresì, tre quelle più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, COGNOME, Rv, 277956). La nozione in esame è stata poi estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME Rv. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, 3azouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013,
dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost.3 (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, COGNOME). In linea con tale delineato ambito della illegalità della pena, si è quindi escluso che vi rientri la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato (come evidenziato da Sez. U, n. 21368/2020, Savin, cit., in motivazione). Con particolare riferimento proprio alla determinazione della nozione di «pena illegale» quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., anche prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si è osservato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212379), sicché sono irrilevanti gli errori relativi ai vari «passaggi» attraverso i quali si giunge al «risultato finale», a meno che conducano a una «pena illegale». Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimità come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento sono invece richiamati dalla citata Sez. U. «COGNOME» quelli: della pena inferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen. (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263;conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995); dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n. 17108 del 18/02/2004, COGNOME, Rv.228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997, COGNOME, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, COGNOME, Rv. 191362); dell'erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n. 5018 del 19/10/1999, dep.2000, Rezel, Rv. 215673) e della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, Rv. 262943). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.1. Nel caso in esame, le conseguenze sfavorevoli della rideterminazione della pena lamentate dal ricorrente, lungi dal determinarne la illegalità (o anche solo la illegittimità), sono nient'altro che effetti legali di tale rideterminazione conseguenza del riconoscimento della continuazione, come concordato fra le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non
GLYPH
sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
delle ammende