Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen., commesso in Bari il 9 settembre 2021.
Considerato che il ricorrente contesta, con unico motivo, la legalità della pena, dolendosi che il Giudice l’abbia applicata nella misura indicata dalle parti invece che determinarla in misura inferiore sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Rilevato che, investito di una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice può respingerla se ritiene che la pena non sia congrua, ma non può rideterminarla.
Rilevato che ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o de misura di sicurezza».
Ritenuto che, quand’anche non fosse «congrua», la pena applicata su richiesta delle parti non potrebbe essere considerata illegale.
Rilevato, infatti, che rientra nel concetto di «pena illegale» soltanto la pena che «ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singo fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
Ritenuto pertanto che la censura proposta esuli dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall’ art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
Considerato che l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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