Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43533 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata il 1 gennaio 2017, divenuta irrevocabile, NOME COGNOME era condannato alla pena di n anni di reclusione in relazione a reati rientranti nel catalogo di cui all’ comma 2, lett. a), cod. proc. pen.; pena quantificata, previa applicaz dell’aumento di pena a titolo di recidiva.
Con successiva istanza COGNOME proponeva incidente di esecuzione, lamentando l’illegalità della pena inflitta a cospetto della sopravvenuta pronuncia dell costituzionale n. 185 del 2015, caducatoria dell’obbligatorietà dell’aument discorso, già stabilita, per i reati suindicati, dall’art. 99, quinto comma, c e invocando la rimodulazione, in melius, del trattamento sanzionatorio.
Con l’ordinanza in epigrafe l’adita Corte di appello di Reggio Calabr giudice dell’esecuzione, dichiarava l’istanza inammissibile, trattandosi di interamente espiata alla data della decisione.
Ricorre per cassazione l’interessato, con il ministero del suo difensor fiducia, deducendo violazione della legge penale.
Il ricorrente rappresenta come la pena non risultasse espiata al momento presentazione dell’istanza, da considerare quale momento unicamente rilevante fini dell’individuazione dell’interesse ad essa sottostante. Il ritardo nella d non sarebbe a lui imputabile.
L’interesse in ogni caso permarrebbe a tutt’oggi, in funzione di un’eventu futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice concorrente profilo.
L’ordinanza impugnata si è attenuta all’esatto principio di diritto, sec cui è inammissibile l’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d’illegit costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattament sanzionatorio, quando quest’ultimo, al momento della pronuncia su tale istanza stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena, poiché i caso si sono prodotti effetti irreversibili. La pendenza attuale del ra esecutivo è presupposto oggettivo indefettibile di una favorevole delibazione riguardo (tra le molte, Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-0
Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01), indipendentemente dal tempo in cui essa sia stata sollecitata.
A pena espiata, l’eventuale sua rideterminazione in linea puramente teoric funzionale ad una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzio questione che deve essere incidentalmente affrontata dal giudice competente conoscere di tale richiesta (Sez. 5, n. 15362 del 12/01/2016, Gaccione, 266564-01, il cui arresto è puntualmente richiamato nel provvediment impugnato), ove si riconosca che la riparazione possa in tal caso realme spettare, che è tema che esula dal presente giudizio.
Il ricorso è dunque, in diritto, manifestamente infondato.
E’ poi da notare che il ricorrente non allega, né fa in altro modo cons che il riconoscimento della recidiva nel pregresso giudizio di cognizione fosse f dell’automatismo già stabilito dalla disposizione dichiarata in parte qua incostituzionale, non avendo formato oggetto di motivato apprezzamento giudiziale; condizione negativa indispensabile, quest’ultima, per legitti l’intervento ortopedico del giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 379 15/01/2018, Leuzzí, Rv. 272445-01; Sez. 2, n. 37385 del 21/06/2016, Arena, Rv. 267912-01; Sez. 2, n. 27366 del 11/05/2016, Bella, Rv. 267154-01).
Il ricorso è pertanto anche privo di specificità, sotto l’aspetto consider
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso 1’11/07/2023