Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4417 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Bologna nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a FAENZA il 02/06/1989
ktw GLYPH ta, )3. hé.’ic-‘ GLYPH n’t? 1)&ilò Ca ,1 4 ,1 .)01 b ,-( 6 )1 ,1 -Calza( j,’ n ,.? avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di Ravenna;
letta la memoria depositata dalla Procura generale, in persona della Sost. Proc. E.
COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ravenna ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME imputato del reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con euro tremila di ammenda e poi ulteriormente sostituita la complessiva pena di euro 4000 di ammenda con gg. 16 di lavoro di pubblica utilità.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, per violazione di legge. Rileva il ricorrente: che era stato violato il minimo della pena per l’omesso aumento della pena base in ragione della ritenuta aggravante dell’orario notturno, di natura privilegiata e quindi non passibile di bilanciamento; che la pena applicata era pure illegittima perché all’imputato era stata applicata la doppia sostituzione della pena, prima in sanzione pecuniaria e poi quest’ultima in lavoro di pubblica utilità; inoltre, perché la sostituzione era stata disposta pur in presenza dell’aggravante citata ed anche se l’imputato ne aveva già fruito per precedente condanna. Era stato quindi violato l’art. 186, comma 9-bis, C.d.S., che prevede l’applicabilità della pena sostitutiva per una sola volta. Infine, la sentenza non aveva disposto la revoca della patente di guida.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha presentato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione di tutti e tre i profili sollevati. Ha rilevato che la pena sostitutiva, ancorché prevista per la fattispecie contestata, era stata applicata oltre i limiti consentiti dalla legge, risultando integrata una ipotesi di pena illegale, con conseguente ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
Preliminare è la disamina dell’ammissibilità dell’impugnazione, stante il disposto di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103). Con tale disposizione, il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa della pena concordata, ha tipizzato i motivi proponibili avverso tale decisione. La ricorribilità è consentita solo
per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n.1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Con il ricorso in esame si deduce violazione di legge, in particolare: 1) per l’omesso aumento della pena base in ragione della ritenuta aggravante dell’orario notturno, non passibile di bilanciamento con le attenuanti generiche; 2) perché all’imputato era stata applicata la doppia sostituzione della pena, prima in sanzione pecuniaria e poi quest’ultima in lavoro di pubblica utilità e perché la sostituzione era stata disposta pur in Presenza dell’aggravante citata ed anche se l’imputato ne aveva già fruito per precedente condanna; 3) infine, perché la sentenza non ha disposto la revoca della patente di guida.
Posto che l’oggetto del ricorso è, dunque, perimetrato entro i confini dell’illegalità della pena, occorre verificare se, nel caso in esame, si versi in ipotesi di pena illegale.
Come stabilito da Sez. 4, 21/11/2023, (dep.2024), n.6307, deve essere distinta la nozione di pena illegale e di pena illegittima.
5.1. La definizione del concetto di pena illegale è stata oggetto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale, tra cui plurimi interventi delle Sezioni unite, aventi l’obiettivo di definire i limiti di sindacabilità, quanto alla determinazione della pena, della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Secondo l’insegnamento offerto recentemente dalla Suprema Corte (Sez. Un., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818), la nozione di pena illegale va correlata ai casi di illegalità ab origine della pena, in quanto inflitta extra o contra legem, perché non corrispondente, per specie o per quantità edittale, a quella disposta dalla fattispecie astratta incriminatrice (v. anche Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME; tra le altre, Sez. 6, n.32243 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, COGNOME, Rv.255197; Sez. 2, n.22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255729; si vedano altresì, tra le più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956).
La nozione di illegalità è stata poi estesa alla pena determinata dal giudice sulla base di una norma dichiarata incostituzionale e, dunque, inesistente (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME Rv. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, COGNOME, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv.
258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall’art.24, comma secondo, Cost. (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, COGNOME).
5.2. Con particolare riferimento alla determinazione della nozione di pena illegale, quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità, anche prima della tipizzazione dei motivi di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., ha rilevato come l’accordo tra le parti si formi sul risultato finale delle operazioni di computo e determinazione della pena (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv.216881; Sez. 5, n. 3351de1 29/05/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212379; nello stesso senso si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n.18304 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275915). Come evidenziato da Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, COGNOME, gli errori relativi ai passaggi interni per la determinazione della pena concordata conducono, al più, ad una pena illegittima e non illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257151; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 1853/2006, Federico, cit.; Sez. 4, n. 518/2000, Carrello, cit.; si veda altresì Sez. 5, n. 18304/2019, COGNOME, cit.).
6. La ricostruzione compiuta consente di giungere alla conclusione secondo cui la nozione di pena illegale attiene non già al trattamento sanzionatorio nel complesso considerato, bensì alla pena inflitta contra od extra legem, perché non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero perché non corrispondente, per specie o per quantità, a quella individuata dalla fattispecie astratta (Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, PG c/COGNOME, Rv. 283456). L’illegalità della pena, dunque, assume rilievo qualora la sanzione penale ecceda i valori – sia qualitativi che quantitativi attribuiti dal legislatore al tipo astratto entro cui viene sussunto il fatto storico d reato. (Sez. Un., COGNOME, in motivazione, cit.). Per contro, con la pena illegittima, il giudice, pur nel rispetto della cornice valoriale determinata dal legislatore, incorre in un errore nella determinazione del quantum o del modus procedendi relativi all’applicazione della pena.
È la pena illegale che, oltre a porsi in insanabile contrasto con le valutazioni valoriali fatte dal legislatore, travolge la prevedibilità e determinatezza della sanzione penale, principi, peraltro, ribaditi anche dalla Corte EDU (Corte EDU, 22 gennaio 2013, COGNOME c. Malta; Corte EDU, COGNOME. Spagna, citata; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, COGNOME c. Cipro, secondo cui il destinatario della sanzione penale deve poter prevedere le conseguenze del proprio agire nel caso concreto). Ed è sempre la sola pena illegale a porsi in tensione con la funzione special – preventiva positiva che la Carta costituzionale assegna alla sanzione penale, considerato che l’esigenza rieducativa non potrà essere soddisfatta
attraverso una pena contra legem o extra legem e, cioè, che non rispetti, ed anzi travalichi, la cornice valoriale e quantitativa definita dalla legge.
Tanto premesso, la pena è illegale soltanto se posta al di fuori del genere della specie o del quantum edittale individuati dalla fattispecie incriminatrice astratta. Diversamente, qualora la pena sia ~tz -4 sulla base di erronee applicazioni di legge, si tratterà di pena illegittima (Sez. Un., COGNOME motivazione, cit.; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255729; Sez. 5, 8639 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266080; Sez.2, n. 14307 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269748; Sez. 5, n. 23911 del 20/02/2019, COGNOME non mass.; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322).
Dunque, nel caso d specie non sono ammissibili i profili di ricorso relativ alla mancata considerazione dell’aggravante e quelli relativi alla illegitt conversione della pena, in quanto esterni alla linea di confine che delimita nozione di pena illegale, per la quale l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. p consente il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena.
In particolare, come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886) la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali ge previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppu limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena)
In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la nozione di pena illegale non può estendersi “sino al punto da includere profili incidenti sul regi applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, pena è illegale (…) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinament reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti d legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore” pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento, una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, c usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore” (Sez. U., n. 38809 del 31/03/202 Miraglia, non mass, sul punto).
Nel caso di specie, la pena (determinata in mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda) non è illegale, risultando rispettosa dei limiti astrattament previsti per l’arresto dall’art. 25 cod. pen. (da cinque giorni a tre anni)
l’ammenda dall’art. 26 cod. pen. (da venti a diecimila euro), e rientrando nell’ambito della cornice edittale prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro). Il vizio dedotto riguarda unicamente l’effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell’art. 69 cod. pen. (per la mancata, simultanea comparazione di tutte le circostanze eterogenee concorrenti), come detto irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata, poiché il giudizio di bilanciamento operato tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante speciale di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, con prevalenza delle prime, non ha comportato la determinazione di una pena illegale, risultando corretto il calcolo effettuato (una volta valutata la subvalenza della circostanza aggravante ad effetto speciale, la diminuzione va effettuata sulla pena della fattispecie base e non sulla cornice edittale della fattispecie aggravata).
10. Parimenti inammissibile, per le ragioni di cui sopra, va ritenuto il motivo sulla sostituzione della pena con lavoro socialmente utile, trattandosi di pena illegittima perché disposta in violazione di legge. Il giudice della cognizione, già al momento in cui infligge la pena, deve prefigurarsi l’applicanda pena sostitutiva e il relativo progetto attuativo, individuando, nel dispositivo, sia la pena sostituita che la pena sostitutiva. Pertanto, le pene sostitutive mantengono, quanto al rapporto con la pena sostituita, una dimensione di accessorietà, atteso che la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione delle prescrizioni in essa impartite comportano, in ultima istanza, il recupero, in tutto o in parte, della pena detentiva originaria (art. 66 della legge n. 689 del 1981).
Conferma dell’accessorietà delle pene sostitutive di pena detentiva la previsione secondo cui, per ogni effetto giuridico, le pene sostitutive si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
11. Conferma ulteriormente quanto sinora esposto la previsione secondo cui, in sede di sostituzione, il giudice della cognizione deve indicare, in dispositivo, la pena principale detentiva – oggetto di sostituzione – e, di conseguenza, quella risultante dal meccanismo di conversione. Si tratta di dati che avvalorano quanto si è fin qui detto e, cioè, che la pena sostitutiva non rappresenta un genus autonomo e diverso dalle pene detentive, costituendo, piuttosto, una diversa specificazione della pena detentiva principale. Pertanto, ai fini della valutazione dell’illegalità della pena, occorrerà guardare alla pena principale: soltanto qualora essa sia stata applicata in violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore, potrà ritenersi illegale la pena sostitutiva disposta.
12. Nel caso in esame, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è frutto del meccanismo di conversione della pena detentiva breve principale, pari a mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. La pena sostituita risulta dunque
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conforme sia ai limiti edittali individuati dal legislatore sia alla species previs la fattispecie incriminatrice astratta. Non si versa, dunque, in ipotesi di illegale perché la pena sostituita, quale sanzione penale principale su c eventualmente, si innesta la conversione, rientra nei limiti e nella specie individ dal legislatore.
13. La pena sostitutiva, applicata in violazione del disposto di cui all’art. 1 , comma 9-bis, Cod. Str., Le, dkrrrque, in yietazio GLYPH a al più integrare un’ipotesi di pena illegittima, non sindacabile in questa sede luce degli stretti limiti di ricorribilità previsti dall’art. 448, comma2-bis, cod. pen.
Diversamente deve ritenersi quanto alla omessa irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Invero, in tema di guid in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligator per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradal deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamen sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanz attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di aggravante (Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pg c/ NOME COGNOME Rv. 282794). Inoltre, come tutte le sanzioni amministrative accessorie, ha caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di t natura essa si colloca al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in v autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della revoca della patente di guida, che viene in questa sede disposta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ne resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata irrogazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 18 dicembre 2024.
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