Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17793 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTERBARTOLO COGNOME NOME NOME a CERDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta, proposta da NOME COGNOME, di rideterminazione della pena richiesta per l’omessa eliminazione della pena relativa ai capi D e 14 della rubrica per i quali era intervenuta l’assoluzione a suo favore da parte della Corte di cassazione, con annullamento senza rinvio.
In particolare, la Corte d’appello di Palermo, nel decidere sulla richiesta di rideterminazione della pena di anni undici, mesi quattro e giorni venti di reclusione, di cui all’ordine di esecuzione per la carcerazione n. 168/2023 SIEP, richiamava la prima sentenza, resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 20/12/2017, con cui il condanNOME era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 2, 14, 16, 21, 24, 31 (riqualificato il fatto com violenza privata aggravata dall’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), 33, 34, 64, D, G, H, M (limitatamente alla tentata estorsione), P, Q e W della rubrica, unificati per continuazione, con l’irrogazione della pena complessiva di anni quattordici e mesi nove di reclusione, così determinata: pena base anni sedici e mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo L per art. 416-bis, comma 2, cod. pen., aumentata di anni cinque e mesi otto di reclusione per la continuazione con i reato di cui ai capi 2, 14, 16, 21, 24, 31 (riqualificato il fatto come violenza privata aggravata dall’art. 7 del d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), 33, 34, 64, D, G, H, M (limitatamente alla tentata estorsione), P, Q e W, ad anni ventidue e mesi due di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattordici e mesi nove di reclusione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questo il dispositivo della sentenza resa in data 10 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Palermo: “Parimenti congrui ed invero assai contenuti devono ritenersi gli aumenti per continuazione fissati in mesi sei per le fattispecie estorsive consumate ed in mesi quattro per tutte le altre fattispecie. Alla assoluzione per il porto d’arma in luogo pubblico, relazione ai capi D e 14 della rubrica, e tenuto conto della parziale assoluzione già in primo grado per il capo M, la pena deve essere ridotta a complessivi anni quattordici, mesi quattro e giorni venti (p.b, anni sedici e mesi sei di reclusione sub capo 1, aumentata di anni cinque e mesi uno ex art. 81 comma 2 c.p. (di cui mesi sei per ciascun reato sub capi 16, 21, G, mesi quattro per ciascun reato sub capi 1, 24, 31, 33, 34, 64, H, P, Q, W: mesi due sub capo M; giorni quindici per ciascun capo 14 e D): anni ventuno, mesi sette di reclusione, ridotta per il rito nella misura definitiva)”.
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Il Giudice dell’esecuzione, quindi, dava atto che la Corte d’appello con la sentenza appena sopra riportata aveva riconosciuto l’intervenuta assoluzione
dell’COGNOME per i capi 14 e D per non aver commesso il fatto, senza però l’eliminazione della relativa pena. tale sentenza era stata, quindi, oggetto di ricorso per cassazione e, con sentenza del 28/01/2021, la Corte di cassazione, in accoglimento della censura in relazione alla violazione di legge, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali capi con eliminazione della relativa pena, nonché annullava con rinvio rispetto alla sussistenza dell’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., senza ricalcolare la pena complessiva. La Corte di appello di Palermo, con sentenza resa in data 4/5/2022, giudicando in sede di rinvio, escludeva tale circostanza aggravante, ma non provvedeva a eliminare la frazione di pena relativa ai reati di cui ai capi 14 e D come già disposto dalla Suprema Corte.
In definitiva, la Corte di appello di Palermo quale giudice dell’esecuzione, non ritenendo che si trattasse di una pena illegale, ha dichiarato la richiesta dell’COGNOME di rideterminazione della pena come inammissibile, poiché l’imputato avrebbe potuto dedurre la censura oggetto dell’istanza in sede di ricorso per cassazione avverso l’ultima sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo in sede di giudizio di rinvio in data 4/5/2022, mentre la questione non poteva essere più proposta in sede esecutiva.
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, si denuncia la violazione di legge anche processuale in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito all’omessa eliminazione della pena già irrogata in relazione dei capi 14 e D, poi oggetto di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione limitatamente a tali capi per non aver commesso il fatto con eliminazione della relativa pena.
In particolare, si denuncia la violazione del principio “Nullum crimen, nulla poena”, aggiungendo che la sentenza d’appello, emessa in sede rescissoria, non aveva deliberato sul punto alcuna statuizione che fosse autonomamente impugnabile per cessazione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi meritevole di accoglimento.
2. Preliminarmente, va ricordato come questa Corte abbia già affermato, nella sua massima espressione nomofilattica, che l’illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d’ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell’esecuzione, adito ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 265108 – 01). In motivazione è stato, inoltre, specificato come la giurisprudenza di legittimità ammetta pacificamente la possibilità che il giudice dell’esecuzione possa intervenire per rimuovere la pena ove la stessa sia stata inflitta in violazione dei parametri normativamente fissati (Sez. 1, n. 1436 del 25/06/1982, COGNOME, Rv 156173 -01 ; Sez. 3, 24/06/1980, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 809 del 29/04/85, COGNOME, Rv 169333 – 01; Sez. 1, n. 4869 del 06/07/2000, COGNOME, Rv 216746 – 01; Sez. 1, n. 12453 del 03/03/2009, COGNOME, Rv 243742 – 01; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, COGNOME, Rv 256879 – 01; Sez. 4, n. 26117 del 16/05/2012, COGNOME, Rv 253562 – 01; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, COGNOME, Rv 259733 – 01). In particolare, si è affermato che in sede esecutiva l’illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata – salvo che sia frutto di errore macroscopico – trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza. In conclusione, la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un’ipotesi di assoluta abnormità della sanzione ovvero la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione ovvero ancora la sanzione sia oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità. Ciò perchè il principio di legalità della pena, enunciato dall’art. 1 cod. pen. e implicitamente dall’art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, valevole sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie, vieta che una pena la quale non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta a impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità più recente ha sottolineato gli ampi margini di manovra che l’attuale ordinamento processuale riconosce alla giurisdizione esecutiva, rilevando che l’istanza di legalità della pena è un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato formale della c.d. “situazione esaurita”, che tale sostanzialmente non è, non
potendosi tollerare che uno Stato di diritto assista inerte all’esecuzione di pene non conformi alla Costituzione e alla CEDU. Il ruolo del giudice dell’esecuzione e la reale portata del principio della intangibilità del giudicato costituiscono i temi portanti di Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, 260700 – 01, nella quale le affermazioni formulate da Sez. U, “Ercolano”, risultano ulteriormente sviluppate. In particolare, nella sentenza COGNOME, in tema di pena già irrogata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, si è chiarito che l’efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem, e non implica l’immodificabilità in assoluto del trattamento sanzioNOMErio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. Nel pervenire a queste conclusioni, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il vigente codice di rito ha ridisegNOME il ruolo e la funzione del giudice dell’esecuzione. Infatti, nell’attuale sistema è prevista una nutrita serie di poteri del giudice dell’esecuzione, più o meno incidenti sul giudicato, che la dottrina ha classificato come selettivi (art. 699 cod. proc. pen.), risolutivi (art. 673 cod. proc. pen.), di conversione (art. 2, terzo comma, cod. pen.), modificativi (artt. 672, 676 cod. proc. pen.), ricostruttivi (art. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att., cod. proc. pen.), complementari e supplenti (art. 674 cod. proc. pen.). Dal contenuto di tali disposizioni emerge chiaramente l’insostenibilità della vecchia concezione circa la natura secondaria e accessoria della fase esecutiva che, ormai, grazie alle nuove attribuzioni del giudice e alla giurisdizionalizzazione del procedimento, ha acquistato una dimensione centrale e complementare a quella della fase di cognizione, concorrendo al completamento funzionale del sistema processuale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, richiamati i principi di diritto già espressi da questa Corte con le Sezioni Unite “COGNOME” in fattispecie diverse rispetto a quella qui in esame, va qui ribadito, peraltro, quanto precedentemente affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259733 – 01, secondo cui non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento l’applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell’esecuzione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 25, comma secondo, Cost. e nell’art. 7 CEDU, i quali escludono la possibilità d’infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso del condanNOME avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzio in relazione a decreto penale che aveva applicato la pena detentiv congiuntamente a quella pecuniaria, benché l’ipotesi di reato contesta prevedesse l’applicazione delle due sanzioni solo alternativamente, si era limit a rilevare l’ineseguibilità della prima e più afflittiva sanzione, esclu l’inesistenza o l’abnormità dell’intero provvedimento).
Il Giudice dell’esecuzione, con il provvedimento impugNOME, ha errato nel ritenere di non poter intervenire sull’omissione compiuta dalla Corte d’appello Palermo (in sede di rinvio da parte della Corte di cassazione che aveva annullat senza rinvio la sentenza impugnata dall’COGNOME limitatamente ai capi 14 e – già assolto per non aver commesso il fatto – con eliminazione della relativa pen la quale aveva dato atto dell’assoluzione, aveva anche escluso la sussisten dell’aggravante – come nuova valutazione rimessale dalla Corte di cassazione con l’annullamento con rinvio – senza però ricalcolare la pena complessiva escludendo la porzione relativa ai capi 14 e D già disposta come da eliminare in sede legittimità. Diversamente, senza considerazioni sulla necessità da parte d condanNOME di impugnare nei termini nuovamente la sentenza contenente tale omissione, avrebbe dovuto prendere atto del macroscopico errore materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, e provveder di conseguenza ricalcolando la pena escludendo la porzione di pena “illegalmente” mantenuta.
Le precedenti considerazioni conducono all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione perché provveda a rideterminare la pena.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 01/3/2024