Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Vaprio d’Adda il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 13.06.2023 emessa dal Tribunale di Bergamo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha applicato su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME, imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen, commesso in Brembate in data 21 maggio 2023, la pena di due mesi e venti giorni mesi di reclusione (così determinata: pena base: sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche alla pena di quattro mesi di reclusione, ulteriormente ridotta di un terzo per il rito)
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, in quanto il Tribunale, in violazione dell’art. 81, comma primo cod. pen., non avrebbe operato l’aumento della pena per il concorso formale di reati per le condotte descritte nel capo di imputazione, che si sarebbero risolte nell’aggressione di tre distinti carabinieri; la pena applicata sarebbe, dunque, illegale per difetto.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con memoria depositata in data 29 dicembre 2023, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di ufficio del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, che l’incremento di pena ex art. 81, primo comma, cod. pen. sia contenuto al massimo.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 2 gennaio 2024 il Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, con unico motivo di ricorso, censura l’illegalità della pena per difetto.
3. Il motivo è ammissibile.
L’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra
imputazione e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, è, tuttavia, ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di patteggiamento con cui si deduca l’omessa applicazione dell’aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati, in quanto integra un caso di pena illegale (Sez. 4, n. 10688 del 5/03/2020, COGNOME, Rv. 278970-01, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, versandosi in ipotesi di pena illegale, la sentenza impugnata che aveva applicato la pena minima edittale per il reato principale senza alcun aumento per la continuazione, poi riducendola per le circostanze attenuanti e per il rito).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, vi è, infatti, diversità tra i concetti di pena «illegale», ovvero quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal Codice penale (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento), e di pena meramente «illegittima», perché determinata in violazione di legge (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 283886).
Le Sezioni unite hanno, infatti, statuito che l’illegalità della pena va correlata all’irrogazione di pena non più riconducibile ai suoi limiti edittali, in quanto caducati da pronunce di illegittimità costituzionale, o comunque non corrispondente per specie o quantità a quella astrattamente prevista, non essendo invece ravvisabile allorché il trattamento sanzionatorio risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argonnentativo che conduce alla sua determinazione (sul punto: Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; conf., in motivazione, Sez. U. n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023), COGNOME, Rv. 283886 – 01); la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento, infatti, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, non mass. sul punto).
4. Il motivo è, altresì, fondato.
Il Pubblico Ministero ha, infatti, contestato al. COGNOME la commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale mediante violenza e minacce in danno di tre operanti.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del
22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771 – 01).
La pena di due mesi e venti giorni mesi di reclusione applicata dalla sentenza impugnata è, dunque, illegale per difetto, in quanto, per effetto della determinazione della pena nel minimo edittale e del mancato aumento ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen., è inferiore al minimo edittale della pena irrogabile nel caso di concorso formale di reati di resistenza a pubblico ufficiale.
In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata.
L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, stante la conseguente caducazione dell’accordo raggiunto tra le parti, in quanto avente ad oggetto una pena illegale.
In caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, infatti, l’illegalità della pena concordata tra le parti determina l’annullamento senza rinvio della sentenza, in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 2020), Savin, Rv. 279348 – 05, con riferimento alla pattuizione di una misura di misura di sicurezza illegale).
Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.