Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21539 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 502/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 20/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 37772/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME nato a COSENZA il 16/12/1978
avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d’appello di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per
lÕaccoglimento del ricorso del proprio assistito.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 12 luglio 2024 della Corte di appello di Catanzaro che, rigettando lÕimpugnazione della sentenza dellÕ11 luglio 2022 del Tribunale di Lamezia Terme, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui allÕart. 181
d.lgs. n. 42 del 2004 a lui ascritto perchŽ, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE in assenza della prescritta autorizzazione, aveva coltivato una cava con sbancamento e prelievo del materiale inerte che veniva trasportato presso un piazzale per essere successivamente caricato sul camion e trasportato altrove da dipendenti di altra impresa. Il tutto allÕinterno della fascia di rispetto di 150 metri dal torrente Mentaro, zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dellÕart. 142 d.lgs. n. 42 del 2004. Il fatto è contestato come accertato in Martirano il 27 maggio 2020.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., e la contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione in relazione alla dedotta nullitˆ della sentenza di primo grado pronunciata sulla base di una errata qualificazione giuridica del fatto e/o per un fatto diverso da quello enunciato nel capo di imputazione.
Lamenta di essere stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione laddove la pena edittale del reato di cui al primo comma dellÕart. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, lÕunica applicabile per la condotta descritta dalla rubrica, è quella dellÕarresto fino a due anni e dellÕammenda da euro 15.493 a euro 51.645.
Aggiunge che la pena detentiva della reclusione è prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 181 per fatti, per˜, completamente diversi da quelli a lui attribuiti ed è comunque stabilita in una misura (da uno a quattro anni di reclusione) che rende incomprensibile quella concretamente irrogata dal Giudice di primo grado.
La Corte di appello, ferma nel ritenere applicabile al caso concreto la fattispecie di cui al primo comma dellÕart. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, non spiega le ragioni della conferma della condanna alla pena della reclusione.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la contraddittorietˆ o la manifesta illogicitˆ della motivazione in relazione alla omessa valutazione della relazione tecnica, a firma del geom. NOME COGNOME sul rispetto della distanza di 150 metri dal Torrente Mentaro.
A fronte di una prova tecnica (la consulenza di parte, comprensiva delle misurazioni dei punti che distanziavano la cava dal torrente) la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) ha prediletto fotografie, planimetrie e descrizioni dei luoghi totalmente prive di rilevanza probatoria. I Giudici distrettuali non indicano quali accertamenti tecnici sarebbero stati effettuati in grado da inficiare quelli effettuati dal consulente di parte. Il riferimento agli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria è insufficiente perchŽ non spiega quali accertamenti ulteriori e diversi da fotografie e sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria siano stati effettuati. Nè rileva la circostanza dellÕesercizio della cava in assenza di titolo abilitativo, trattandosi di circostanza eccentrica rispetto al fatto contestato.
1.3.Con il terzo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione della legge penale e la totale assenza e/o contraddittorietˆ della motivazione in ordine alla confisca del terreno oggetto di scavo che, secondo la Corte territoriale, è stata disposta ai sensi del primo comma dellÕart. 240 cod. pen. senza contestualmente spiegarne le ragioni, trattandosi di confisca facoltativa, laddove lÕart. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 prevede soltanto la misura del ripristino dello stato dei luoghi e non richiama lÕart. 44, secondo comma, d.P.R. n. 380 del 2001 che impone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
2.Con memoria del 5 marzo 2025 il difensore, Avv. NOME COGNOME ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilitˆ del ricorso concludendo per lÕaccoglimento dello stesso.
1.Il ricorso è fondato limitatamente al primo e al terzo motivo; è inammissibile nel resto.
2.Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
2.1.Investita della medesima questione, la Corte di appello ha dato atto che lÕimputato non era stato condannato in primo grado per un fatto diverso da quello contestato. Vero è che la Corte di appello non spiega la ragione della applicazione di una pena diversa, per specie, da quella prevista per la contravvenzione sanzionata dallÕart. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, ma è altrettanto vero che i Giudici distrettuali si sono collocati nel solco del motivo come (irritualmente) devoluto dallÕappellante.
2.2.Il punto, infatti, non riguardava la corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di condanna, ma coinvolgeva la natura illegale della pena applicata in primo grado, questione rilevabile dÕufficio anche dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01).
2.3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la determinazione della pena.
3.Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimitˆ
3.1.La Corte di appello indica le prove a sostegno della conclusione che i lavori di estrazione della cava e di deposito del materiale venivano effettuati nella fascia di 150 metri dal torrente Mentano e dunque in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi dellÕart. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004. I Giudici distrettuali confutano espressamente la consulenza di parte prodotta dalla difesa, ritenuta non convincente con argomenti del tutto negletti dal ricorrente il quale non deduce nemmeno il travisamento delle prove indicate dalla Corte territoriale (documentazione fotografica e accertamenti tecnici della polizia giudiziaria). é perci˜ del tutto infondata la dedotta violazione dellÕart. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Che le fotografie, le planimetrie e le descrizioni dei luoghi siano totalmente privi di rilevanza probatoria perchŽ carenti di accertamenti sulla effettiva distanza dal torrente, costituisce postulazione difensiva che non pu˜ essere scrutinata in questa sede per la semplice ragione che la Corte di cassazione non pu˜ esaminare le prove (e il loro contenuto) delle quali, come detto, non viene dedotto il travisamento. E ci˜ vale anche per la consulenza tecnica di parte che, si afferma, contiene detti accertamenti.
3.2.LÕargomento speso dalla Corte di appello circa la natura totalmente abusiva dellÕattivitˆ di cava è certamente irrilevante ai fini della integrazione del reato per il quale si procede ma non lo è a fini sanzionatori (il primo Giudice sembra averne tenuto conto, quandÕanche ai fini della applicazione di una pena illegale) e proprio per questo è argomento neutro che destina ad altrettanta irrilevanza la deduzione difensiva che non incide in alcun modo sulla
4.La Corte di appello ha confermato la confisca osservando che: a) si tratta di confisca facoltativa ai sensi dellÕart. 240, primo comma, cod. pen.; b) la misura riguarda beni che hanno un vincolo funzionale con il reato commesso siccome utilizzati proprio per lo svolgimento delle attivitˆ illecite.
4.1.Il ricorrente se ne duole, fondatamente.
4.2.Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia edilizia non pu˜ essere disposta la confisca, nŽ obbligatoria nŽ facoltativa ai sensi dell’art. 240 cod. pen. del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall’art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l’ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all’accertamento del predetto illecito (Sez.3, n.18166 del 18/03/2021, COGNOME, Rv.281295 – 01; con riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui alla lett. b) dell’art. 44 del T.U. dell’edilizia, Sez. 3, n. 9170 del 28/10/2009ãdep. 2010, COGNOME, Rv. 246200; Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238781; Sez. 3, n. 4089 del 07/12/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220854 ed altre prec. conf.).
4.3.La condanna per il reato di cui allÕart. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 comporta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato che deve essere ordinata con la sentenza (art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004) il che
osta alla confisca dellÕarea interessata per le stesse ragioni che impediscono la confisca dei manufatti abusivi.
4.4.In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio e senza rinvio limitatamente alla confisca, misura che deve essere eliminata.
4.5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto con conseguente irrevocabilitˆ dellÕaccertamento della penale responsabilitˆ del ricorrente.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro limitatamente alla pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilitˆ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilitˆ dell’imputato.
Cos’ deciso in Roma, il 20/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME