Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41046 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41046 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che NOME COGNOME deduce, in sede esecutiva, che il giudice della cognizione – in specie, quello di primo grado – gli ha irrogato, per delitto di associazione mafiosa, una pena erroneamente determinata, essendo stato eluso, a suo modo di vedere, il criterio di temperamento previsto dall 63, quarto comma, cod. pen. per il caso di concorso di più circostanze per quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del re ad effetto speciale;
che il giudice dell’esecuzione ha spiegato, con dovizia di argomentazioni, c il procedimento, in proposito, seguito dal Tribunale è rispettoso dei criteri ind dal codice e, comunque, è sfociato nell’applicazione di una pena che non può i alcun modo dirsi illegale;
che il ricorrente, nel riproporre le obiezioni già svolte con l’istanza dis dal giudice dell’esecuzione, trascura che laddove, come nel caso di specie, lamenti una violazione delle regole che presiedono alla determinazione de trattamento sanzionatorio che non abbia provocato la concreta irrogazione d pena in misura difforme, per quantità, dai limiti edittali ovvero diversa specie, per quella prevista dalla legge per un determinato reato (Sez. n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326 – 01; Sez. 2, n. 12991 de 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255197 – 01), si è al cospetto di una ipotesi illegittimità del trattamento sanzionatorio, da fare necessariamente val attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, ciò che, come debitamente segnalato dal giudice dell’esecuzione, egli non risulta aver fatto, e no emendabile una volta formatosi il giudicato (in questi sensi, cfr., tra le altr U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818 – 01; Sez. 5, n. 8639 de 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266080 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.