Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ITRIBUNALe DI LATINA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che h chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 marzo 2024 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza del Pubblico ministero con la quale è stata chiesta la dichiarazione di non eseguibilità della sentenza n. 3371/22 emessa il 5 dicembre 2022 dallo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME.
A sostegno della richiesta è stata addotta la natura illegale della pena applicata in sede di cognizione atteso che la fattispecie di reato oggetto di contestazione aveva natura contravvenzionale e non delittuosa e che, in conseguenza dell’esclusione della recidiva, era estinta per intervenuta prescrizione, sin da epoca antecedente alla definizione del procedimento.
Era invece divenuta esecutiva il 21 aprile 2023 la decisione di condanna dell’imputato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta non ritenendo versarsi in materia di pena illegale e non potendo essere dichiarata, in sede esecutiva, la prescrizione del reato maturata nel corso del processo di cognizione e non rilevata in quella sede.
Ha individuato margini di applicabilità per la proponibilità dell’istanza d restituzione nel termine per impugnare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Latina eccependo violazione di legge e vizi di motivazione e ribadendo la natura illegale della pena applicata dal giudice della cognizione.
Ha sostenuto, pertanto, l’esperibilità dell’incidente di esecuzione allo scopo di rimuovere la sanzione erroneamente applicata.
In sostanza, nel caso di specie, in sede di cognizione, si sarebbe applicata una pena diversa da quella prevista dall’ordinamento per la fattispecie di reato pertanto, sarebbe stata determinata una pena insuscettibile di essere concretamente eseguita.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il tema posto nel procedimento è quello della natura illegale della pena inflitta per una fattispecie erroneamente qualificata come delitto (e non come contravvenzione) con conseguente applicazione della pena di natura diversa da quella prevista per il fatto effettivamente oggetto del procedimento.
Il giudice del merito ha qualificato il fatto come delitto e ha determinato la pena conformemente a tale (errata) qualificazione.
La questione è se, non essendo stato proposta alcuna impugnazione avverso la predetta sentenza ed essendosi formato il giudicato, residuino poteri di intervento del giudice dell’esecuzione e se questi, in particolare, possa, rilevato l’errore nel quale è incorso il giudice della cognizione, dichiarare la non esecutività a norma dell’art. 670 cod. proc. pen.
E’ principio pacifico quello secondo cui «in sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che in essa avrebbero dovuto essere denunziate con i mezzi di gravame disposti dalla legge» (Sez. 6, n. 748 del 04/03/1998, Rosi, Rv. 210408).
A fondamento di tale principio viene posta l’affermazione secondo cui «l’incidente di esecuzione è un rimedio finalizzato all’esame di questioni concernenti non la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come chiaramente si desume dall’art. 670 cod. proc. pen., con la conseguenza che la possibilità di far valere con tale strumento processuale nullità verificatesi nel giudizio di cognizione, le quali investono la sentenza che lo conclude, trova ostacolo insuperabile nelle regole che disciplinano gli effetti del giudicato» (Sez. 1, Sentenza n. 3246 del 25/05/1995, COGNOME, Rv. 202129).
Come correttamente segnalato dal AVV_NOTAIO generale nella puntuale requisitoria scritta, dalla disamina del corpo normativo che fissa le attribuzioni del giudice dell’esecuzione, non è possibile rinvenire alcuna disposizione che abiliti la giurisdizione esecutiva ad interventi a seguito di vizi interpretati applicativi di norme che possano essersi verificati in sede di cognizione e tali da incidere sul trattamento sanzionatorio.
Opportunamente è stato ricordato come anche in punto di pena illegale il giudice dell’esecuzione abbia limitate possibilità di incidenza su quanto deciso in sede di cognizione e sia ormai coperto dal giudicato.
A tale proposito si richiama il principio per cui «l’illegalità della pen derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d’ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudic dell’esecuzione, adito ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108).
Fra le questioni sulle quali il giudice dell’esecuzione non può intervenire vi è
quella della qualificazione giuridica del fatto, attività tipicamente propria del fase di cognizione.
Né, tanto meno, può dirsi, configurabile il potere del giudice dell’esecuzione in punto di declaratoria di intervenuta prescrizione (provvedimento pure sollecitato dal pubblico ministero istante) in ossequio al costante e condiviso principio per cui «non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 e numerose altre conformi precedenti).
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in data 12/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente