Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26120 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOMODOSSOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della COR±E APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, si è associato a quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino – all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME – ha rideterminato in sei mesi e due giorni di reclusione la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la pronuncia in data 16 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Verbania ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di lesioni personali (giudicate guaribili in tre giorni: art. 582, comma 1, cod. pen.) e minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.), escludendo la sussistenza delle contestate aggravanti.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato l’illegalità della pena irrogata in quanto per i reati per cui è condanna, entrambi rientranti nella competenza del giudice di pace, avrebbero dovuto applicarsi le sanzioni previste dagli artt. 52 s. d. Igs. 274/2000, puntualizzando che – pur non essendo stata mossa alcuna censura al riguardo con l’atto di appello – si tratta di questione che può essere rilevata da questa Corte di legittimità pure in presenza di un ricorso inammissibile, come chiarito da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiarito.
Per nessuno dei reati per cui è condanna, in effetti di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023 – ciep. 2024, L., Rv. 286153 – 01), può infliggersi la pena detentiva, dato che:
per il delitto di lesioni personali è prevista l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;
per il delitto di minaccia è prevista la pena della multa (cfr. art. 612, comma 1, cit., e 52, comma 1, cit.).
Ricorre, dunque, la denunciata illegalità della pena detentiva, che deve essere qui rilevata (cfr. Sez. U, n. 38809/2022, cit.: «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale», resa proprio in una fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall’art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). E la sentenza impugnata deve
essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 07/03/2024.