Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16341 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma;
avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma del 31/03/2023;
nell’ambito del procedimento relativo a:
NOME nato in Svizzera’il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – nei confronti di NOME COGNOME (all’epoca dei fatti 10 maresciallo della Marina militare in servizio presso la stazione VLF NATO MM di Tavolara) imputato del reato di truffa militare pluriaggravata – la pena di mesi otto e giorni venti di reclusione militare, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con i doppi benefici.
1.1. L’imputazione a carico del predetto riguardava il reato di truffa militare continuata pluriaggravata di cui agli artt.81 cpv. cod. pen., 47 n.2 e 234 commi 1 e 2 cod. pen. mil . pace perché, con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistenti nell’indicare nello statino mensile presenze, a mezzo di firma autografa o, comunque, di sigla a lui riconducibile, orari di lavoro prestati superiori a quelli effettivamente svolti conseguendo, in tal maniera, un ingiusto profitto, con pari danno per l’Amministrazione Militare (quantificato in euro 2.277,78) consistente nella percezione della retribuzione anche per periodi di tempo in cui il medesimo non aveva prestato attività lavorativa. Con le aggravanti di essere militare rivestito di un grado e di avere commesso il reato in danno dell’Amministrazione militare. Fatto commesso il Tavolara (Olbia) il 14 novembre 2009, il 23 dicembre 2019, il 22 gennaio 2020, il 10 agosto 2020, l’ 1 dicembre 2020, il 2 dicembre 2020, il 3 dicembre 2020, il 4 dicembre 2020, il 7 dicembre 2020, il 9 dicembre 2020, il 14 dicembre 2020, il 15 dicembre 2020, il 16 dicembre 2020, il 17 dicembre 2020 ed il 22 marzo 2021, come da tabelle allegate al capo di imputazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. La richiesta di applicazione della pena prospettata dalle parti (e fatta propria dal Giudice) era stata articolata nei seguenti termini: pena base anni uno di reclusione militare, aumentata ad anni uno e mesi tre di reclusione militare ex art.81 cpv. cod. pen., con le attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante di cui alli art.47 n.2 cod. pen. mil . pace, pena poi ridotta per la scelta del rito alla pena finale di mesi otto e giorni venti di reclusione militare.
Avverso la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
In particolare il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma secondo, cod. proc. pen. e 261 cod. pen. mil . pace, l’applicazione di una pena illegale in quanto la riduzione prevista dall’art.444 del codice di rito è stata effettuata in misura superiore ad un terzo; al riguardo osserva che il giudicante era correttamente partito dalla pena base di anni uno di reclusione militare prevista dal secondo comma dell’art.234 cod. pen. mil . pace, poi aumentata di tre mesi ex art.81 cod. pen. per la continuazione, giungendo così alla pena di mesi quindici di reclusione militare, dato che le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti rispetto all’aggravante contestata.
Conseguentemente la riduzione di un terzo prevista dall’art.444 cod. proc. pen. avrebbe dovuto determinare una pena finale di mesi dieci di reclusione militare e non già di mesi otto e giorni venti come, invece, verificatosi nella fattispecie.
Il procedimento, inizialmente incardinato presso la VII” sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa sezione competente per materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2.Come è noto, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l’erronea applicazione della diminuente del rito non è pena illegale nel caso in cui la pena irrogata rientra comunque nei limiti edittali, trattandosi invece di pena illegittima e non già illegale (Sez. U, Sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818 – 01).
2.1. Inoltre, la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01).
2.2. Ciò posto va rilevato che nella vicenda in esame deve trovare applicazione, ratione temporis, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cosicché occorre soffermarsi sulla nozione di pena illegale, con riferimento alla quale la novella ha individuato uno dei casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Con tale nozione, il legislatore ha recepito l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di definizione dell’ambito della sindacabilità, in punto determinazione della pena, della sentenza di applicazione della pena su richiesta. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264206), hanno sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il «ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena», ma, allo stesso tempo, hanno anche affermato che «l’illegalità della pena applicata all’esito del “patteggiamento” rende invalido l’accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l’ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo stesso su basi corrette»: si tratta dei casi in cui «la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall’art. 23 cod. pen.» ovvero «indicato come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione». In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto, ai fini che qui rilevano, alla nozione di pena illegale quella irrogata da una sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente a un reato continuato per il quale la pena-base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale (Sez. 6, n. 44336 del 05/10/2004, COGNOME, Rv. 230252, in una fattispecie nella quale anche la pena applicata, in esito al cumulo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., risultava inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 5313 del 26/09/1997, COGNOME, Rv. 208971, nonché, con riferimento a ricorso cui era applicabile l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, COGNOME, Rv. 274600). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ stato anche chiarito che la valutazione di congruità della pena concordata dalle parti debba essere compiuta dal giudice in relazione alla pena finale, cioè
con riferimento al risultato finale dell’accordo (cfr. Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, COGNOME, Rv. 217696; conf. Sez. 4, n. 8151 del 10/01/2001, COGNOME, Rv. 218995; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 52261 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268642), indipendentemente dai singoli passaggi interni di computo, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009; COGNOME, Rv. 244582 – 01), tanto che è stata affermata l’irrilevanza degli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale, da intendere nel senso anzidetto (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 18/01/2006, COGNOME, Rv. 233185; conf. Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 263217; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, COGNOME, Rv. 268850).
Nel caso in esame la pena finale di otto mesi e venti giorni di reclusione applicata all’imputato, conformemente alla sua richiesta ed alla quale aveva consentito il pubblico ministero, non è inferiore al minimo assoluto previsto dall’art. 23 cod. pen., né la pena considerata quale base di computo, vale a dire quella di anni uno di reclusione, è inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato contestato all’imputato (prevista dal secondo comma dell’art.234 cod. pen. mil . pace), cosicché non si versa in una delle ipotesi di pena illegale individuate dalla giurisprudenza di legittimità, alla configurazione delle quali non concorrono gli eventuali errori di calcolo compiuti per la determinazione della pena finale.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024.