Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6307  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GROSSETO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SORANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di GROSSETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Grosseto ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME, imputato del reato previsto dall’art. 186, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, sostituita con quella di 248 ore di lavoro di pubblica utilità, ordinando la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
2.Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Grosseto, per violazione di legge. Rileva il ricorrente che all’imputato era stata già applicata la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità con sentenza del 1.12.2015 (divenuta irrevocabile in data 5.02.2016), con cui era stato dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. B), C.d.S. Era stato quindi violato l’art. 186, comma 9-bis, C.d.S., che prevede l’applicabilità della pena sostitutiva per una sola volta.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ha rilevato che la pena sostitutiva, ancorché prevista per la fattispecie contestata, era stata applicata oltre i limiti consentiti dalla leg risultando integrata una ipotesi di pena illegale, con conseguente ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, nei termini di seguito precisati.
Preliminare è la disamina dell’ammissibilità dell’impugnazione, stante il disposto di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103). Con tale disposizione, il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa della pena concordata, ha tipizzato i motivi proponibili avverso tale decisione. La ricorribilità è consentita so per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue
l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Con il ricorso in esame si deduce violazione di legge e, in particolare, dell’art. 186 , comma 9-bis, C.d.S, secondo cui il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena detentiva breve per non più di una volta. Posto che l’oggetto del ricorso è, dunque, perimetrato entro i confini dell’illegalità della pena, occorre verificare se, nel caso in esame, si versi in ipotesi di pena illegale.
3.3. Con particolare riferimento alla determinazione della nozione di pena illegale, quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità, anche prima della tipizzazione dei motivi di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., ha rilevato come l’accordo tra le parti si formi sul risultato finale delle operazioni computo e determinazione della pena (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello,
Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, Carli, Rv. 212379; nello stesso senso si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275915). Come evidenziato da Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, COGNOME, gli errori relativi ai passaggi interni per la determinazione della pena concordata conducono, al più, ad una pena illegittima e non illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257151; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 1853/2006, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 518/2000, Carrello, cit.;si veda altresì Sez. 5, 18304/2019, COGNOME, cit.).
4. La ricostruzione compiuta consente di giungere alla conclusione secondo cui la nozione di pena illegale attiene non già al trattamento sanzioNOMErio nel complesso considerato, bensì alla pena inflitta contra od extra legem, perché non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero perché non corrispondente, per specie o per quantità, a quella individuata dalla fattispecie astratta (Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, PG c/Previtali, Rv. 283456). L’illegalità della pena, dunque, assume rilievo qualora la sanzione penale ecceda i valori – sia qualitativi che quantitativi attribuiti dal legislatore al tipo astratto entro cui viene sussunto il fatto stori reato. (Sez. Un., COGNOME, in motivazione, cit.). Per contro, con la pena illegittima, giudice, pur nel rispetto della cornice valoriale determinata dal legislatore, incorre in un errore nella determinazione del quantum o del modus procedendi relativi all’applicazione della pena. E’ la pena illegale che, oltre a porsi in insanabil contrasto con le valutazioni valoriali fatte dal legislatore, travolge la prevedibilit determinatezza della sanzione penale, principi, peraltro, ribaditi anche dalla Corte EDU (Corte EDU, 22 gennaio 2013, COGNOME c. Malta; Corte EDU, COGNOME c. Spagna, citata; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, COGNOME c. Cipro, secondo cui il destinatario della sanzione penale deve poter prevedere le conseguenze del proprio agire nel caso concreto). Ed è sempre la sola pena illegale a porsi in tensione con la funzione special-preventiva positiva che la Carta costituzionale assegna alla sanzione penale, considerato che l’esigenza rieducativa non potrà essere soddisfatta attraverso una pena contra legem o extra legem e, cioè, che non rispetti, ed anzi travalichi, la cornice valoriale e quantitativa definita dalla legge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Tanto premesso, la pena è illegale soltanto se posta al di fuori del genere, della specie o del quantum edittale individuati dalla fattispece incriminatrice astratta. Diversamente, qualora la pena sia comminata sulla base di erronee applicazioni di legge, si tratterà di pena illegittima (Sez. Un., COGNOME, in motivazione cit. ; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255729; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266080; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269748; Sez. 5, n. 23911 del 20/02/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322).
6.Ripercorse le tappe identificative del concetto di pena illegale e chia differenza tra pena illegale e pena illegittima, è possibile stabilire se sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta in violazione dell’art. 18 9-bis Cod. Str., possa integrare una pena illegale, sindacabile in questa se norma dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
6.1. Allo scopo di inquadrare, e risolvere, la questione ermeneutica oggett vaglio, occorre precisare la natura e le funzioni delle pene sostitutive d detentive brevi. Secondo la legge n.689 del 1981, il giudice della cognizione, momento in cui infligge la pena, deve prefigurarsi l’applicanda pena sostitutiv relativo progetto attuativo, individuando, nel dispositivo, sia la pena sostit la pena sostitutiva. Pertanto, le pene sostitutive mantengono, quanto al rap con la pena sostituita, una dimensione di accessorietà, atteso che la man esecuzione della pena sostitutiva o la violazione delle prescrizioni in essa imp comportano, in ultima istanza, il recupero, in tutto o in parte, della pena de originaria (art. 66 della legge n. 689 del 1981). Conferma dell’accessorietà pene sostitutive di pena detentiva la previsione secondo cui, per ogni ef giuridico, le pene sostitutive si considerano come pene detentive della sp corrispondente a quella della pena sostituita. Dunque, la pena sostitutiva non contenitore altro ed autonomo rispetto alla pena detentiva, bensì ne costituisce diversa modalità applicativa.
6.2. Anche con riguardo al computo della durata della pena sostitutiva si d quindi far riferimento ai limiti edittali previsti ex lege per la pena detentiva sostituita, giacché un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semili sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica util tali ragioni, il sistema resta imperniato sulla pena detentiva che costituisce con la pena pecuniaria, il metro di misurazione e valutazione legislativa gravità dei reati. Conferma quanto sinora esposto la previsione secondo cui sede di sostituzione, il giudice della cognizione deve indicare, in dispositivo, principale detentiva – oggetto di sostituzione – e, di conseguenza, quella ris dal meccanismo di conversione. Si tratta di dati che avvalorano quanto si è fin detto e, cioè, che la pena sostitutiva non rappresenta un genus autonomo e diverso dalle pene detentive, costituendo, piuttosto, una diversa specificazione della detentiva principale. Pertanto, ai fini della valutazione dell’illegalità de occoirrerà guardare alla pena principale: soltanto qualora essa sia stata applic violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore, potrà illegale la pena sostitutiva disposta.
Nel caso in esame, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è fru meccanismo di conversione della pena detentiva breve principale, pari a me
quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. La pena sostituita risulta dun conforme sia ai limiti edittali individuati dal legislatore sia alla species prevista per la fattispecie incriminatrice astratta. Non si versa, dunque, in ipotesi di pena perché la pena sostituita, quale sanzione penale principale su cui, eventualment innesta la conversione, rientra nei limiti e nella specie individuati dal legisla
7.1. La pena sostitutiva, applicata in violazione del disposto di cui all’a comma 9-bis, Cod. Str., e, dunque, in violazione delle modalità di computo, può, a più integrare un’ipotesi di pena illegittima , non sindacabile in questa sede a degli stretti limiti di ricorribilità previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
7.2. Non versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso dovrà essere dich inammissibile, in quanto l’eventuale illegittimità della pena sostitutiva di esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell’ comma 2-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente