Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46765 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46765 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze;
nei confronti di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gioia Tauro (Rc) il 23 luglio 1985;
avverso la sentenza n. 273 del Tribunale di Lucca del 29 febbraio 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore gene Dott.ssa NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 20 marzo 2024 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 29 febbraio 2024 il Tribunale di Lucca aveva applicato a COGNOME Michelangelo – imputato per il reato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, per avere omesso di comunicare, sebbene avesse conseguito a seguito di sua domanda il cosiddetto reddito di cittadinanza, le variazioni sopravvenute alla sua condizione reddituale e lavorativa, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato presso uno stabilimento florovivaistico – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi 4 di reclusione, avendo rilevato il ricorrente che con la citata sentenza non era stata applicata al prevenuto una pena che, per essere stata calcolata in funzione di una pena-base inferiore al minimo edittale, doveva considerarsi pena illegale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è fondato ed esso, pertanto, deve essere accolto con le derivanti conseguenze.
Deve, in tanto, rilevarsi che effettivamente il reato contestato al COGNOME, ed in relazione al quale è stata pronunziata la sentenza di applicazione concordata della pena oggetto della presente impugnazione prevede, nel testo vigente sia al momento del fatto che in quello in cui è stata emessa la sentenza ora impugnata, la pena fissata nel suo minimo in anni 1 di reclusione.
Deve, altresì, rilevarsi che, secondo quanto expressis verbis riportato nella sentenza emessa dal Tribunale lucchese la pena applicata al COGNOME è stata determinata in mesi 4 di reclusione “tenuto conto della riduzione di cui all’art. 444 cod. proc. pen.”.
Poiché tale disposizione prevede, fra l’altro, che, in caso di applicazione concordata della pena questa è suscettibile di essere diminuita, rispetto alla pena che diversamente sarebbe stata congrua, “fino ad un terzo”, deve ritenersi che, quand’anche si volesse credere che il Tribunale lucchese abbia applicato la predetta diminuzione nella misura massima possibile (cioè nella misura di un terzo), detto organo non può essere partito dalla individuazione
di una pena-base superiore a mesi 6 di reclusione, pertanto inferiore al minimo edittale previsto per il reato in contestazione.
Considerato che una tale pena si palesa, pertanto, illegale in quanto inferiore per quantità alla pena minima irrogabile per il reato contestato al Raso (sulla natura di pena illegale, della pena-base commisurata ad un quantum sanzionatorio inferiore al minimo edittale: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 settembre 2007, 34302, rv 237124) e che, di conseguenza, è consentita la impugnazione di fronte al questa Corte, deducendo un siffatto vizio, anche della sentenza di patteggiamento, si deve concludere nel senso della fondatezza del ricorso.
Come, d’altra parte segnalato anche nella impugnata sentenza, ad una tale decisione non può essere opposta la circostanza che, per effetto della legge n. 197 del 2022, la disposizione la cui violazione è stata contestata al Raso è stata abrogata, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l’abrogazione, a far data dall’i gennaio 2024, del delitto di cui all’a 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, disposta dall’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatt commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Corte d cassazione, Sezione III penale, 21 febbraio 2024, n. 7541, rv 285964). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca (si veda, infatti, al riguardo fra l molte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 29 ottobre 2018, n. 49546, rv 274600) affinché esso, in diversa composizione personale provveda nuovamente, eventualmente anche nella forma dell’applicazione della pena concordata, facendo tuttavia tesoro dei rilievi contenuti nella presente sentenza, a giudicare il Raso in ordine alla condotta oggetto della imputazione a suo carico elevata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente