Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA:3
avverso la sentenza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’aumento di pena per la continuazione con i reati di cui ai capi P) e c)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale do Milano ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, in ordine ai reati di cui all’art. 589 bis cod. pen., 189, comma 7, e 187 comma 1 bis, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commessi in Milano il 10 COGNOME marzo 2023, riuniti sotto il COGNOME vincolo della continuazione e previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, la pena di anni 5 di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso la sentenza COGNOME l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 15 e 84 cod. pen. in relazione agli artt. 589 bis cod. pen., 187 CdS e 4 Cedu, per avere il Giudice per le Indagini Preliminari, nella sentenza impugnata, condannato due volte l’imputato per lo stesso fatto, ovvero per l’omicidio stradale aggravato dall’essersi l’imputato posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per avere egli guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provocando, altresì, un incidente. Il difensore osserva che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il reato di omicidio stradale e quello di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (o di ebbrezza alcolica) non possono concorrere, ma devono essere considerati un unico reato complesso, ovvero reato in cui è circostanza aggravante un fatto che di per sé costituisce un autonomo reato. Ne consegue che, nel caso in cui taluno si ponga alla guida di un veicolo in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, o in stato di ebbrezza alcolica, e cagioni per colpa la morte di una o più persone, la condotta di guida viene a perdere la sua autonomia, in quanto è presa in considerazione come circostanza aggravante del reato di cui all’art. 589 bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 15 e 84 cod. pen. in relazione agli artt. 589 ter cod. pen., 189, comma 7, CdS, 4 Cedu e 50 CDFUE, per avere il Giudice per le Indagini Preliminari nella sentenza impugnata condannato due volte l’imputato per lo stesso fatto, ovvero per l’omicidio stradale aggravato dall’essersi l’imputato dato alla fuga, subito dopo il sinistro e dal non avere prestato assistenza alla vittima. Il difensore osserva che la fattispecie di cui all’art. 189, comma 7, CdS avrebbe dovuto essere dichiarata assorbita in quella di cui all’art. 589 ter cod. pen., avendo il legislatore previsto come circostanza aggravante dell’omicidio stradale
l’essersi l’imputato dato alla fuga, ovvero la condotta di reato contemplata dall’art. 189 CdS. Nel caso si specie, all’imputato era stato contestato di non avere prestato assistenza alla vittima, COGNOME ovvero una condotta che, essendo assorbita in COGNOME quella di fuga, era già stata addebitata quale circostanza aggrava nte.
2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il difensore osserva che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 . del 2019, è stato abolito l’automatismo sanzionatorio per cui alla condanna per tali reati debba conseguire sempre la revoca della patente, salvo che per le ipotesi più gravi di omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali aggravate per lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli artt. 186, comma 2 lett. c), Cds e 187 CdS. La revoca della patente di guida’ pertanto, consegue di diritto solo nell’ipotesi in cui l’omicidio stradale (e le lesioni stradali) siano aggravate a sensi, rispettivamente, del secondo e del terzo comma degli artt. 589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., mentre negli altri casi il giudcie può applicare anche la meno grave sanzione della sospensione della patente per la durata da 15 giorni a 4 anni.
Il giudice- prosegue il ricorrente- aveva omesso di motivare le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere applicata la sanzione della revoca della patente di guida, anziché quella della sospensione.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione con i reati di cui ai capi b) e c) e la rideterminazione della pena.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel
citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27833701;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
6.11 primo motivo deve ritenersi inammissibile, posto che il vizio dedottOnon rientrano fra quelli summenzionati.
Vero è che, come rilevato dal ricorrente la condotta di guida in stato di alterazione e da sostanze stupefacenti non può concorrere con quella di omicidio stradale (sez. 4, n. 50325 del 10/10/2018, K., Rv. 274050), tuttavia la mancata applicazione della disciplina del reato complesso non può farsi rientrare nella nozione di illegalità della pena. Tale ultima nozione si è attestata attraverso una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza di legittimità, compresi plurimi interventi RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite. Come chiarito da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin (in motivazione, paragrafo 4.7, pag. 17-18), la Suprema Corte ha inizialmente correlato la pena illegale ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o contra legem perché non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255729; si vedano altresì, tre quelle più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, COGNOME, Rv, 277956). La nozione in esame è stata poi estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon Rv. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, COGNOME, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall’art. 24, comma secondo, Cost.3 (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, COGNOME). In linea con tale delineato ambito della illegalità della pena, si è quindi escluso che vi rientri la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato (come evidenziato da Sez. U, n. 21368/2020, Savin, cit., in motivazione). Con particolare riferimento proprio alla determinazione della nozione di «pena illegale» quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., anche prima della introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si è osservato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, l’accordo si forma non tanto sulla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale RAGIONE_SOCIALE operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, COGNOME, Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212379), sicché sono irrilevanti gli er -ori relativi ai vari «passaggi» attraverso i quali si giunge al «risultato finale», a meno che conducano a una «pena illegale». Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimità come inteciranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento sono invece richiamati dalla citata Sez. U. «COGNOME» quelli: della pena inferiore al minimo edittale ex ah. 23 cod. pen. (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263;conf., ex plurirnis, Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995); dell’applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n. 17108 del 18/02/2004, COGNOME, Rv.228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997, COGNOME, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, COGNOME, Rv. 191362); dell’erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n. 5018 del 19/10/1999, dep.2000, Rezel, Rv. 215673) e della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5 n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B., Rv. 262943).
Nel caso in esame, dunque, la pena applicata non può essere ritenuta illegale nel senso chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo deve ritenersi del pari inammissibile. COGNOME Anche a prescindere dal rilievo per cui COGNOME il vizio non rientra fra quelli deducibili per le ragioni già indicate, si osserva che il reato di omissione di soccorso è distinto da quello della fuga e ben può concorrere con quello di omicidio stradale.
8.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Vero è che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà RAGIONE_SOCIALE parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).
Ne consegue che il ricorso proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente deve ritenersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. penj cui si è già fat
cenno.
8.1. Nel merito il motivo è manifestamente infondato. L’articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice, valutando la gravità della condotta del condannato, potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada.
Nel caso in esame all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 589 bis cod. pen, nonché il reato di cui all’art. 187 CdS, ovvero il reato complesso di cui all’art. 589 bis, comma 3, CdS, per il quale la sanzione amministrativa accessoria è unicamente quella della revoca della patente di guida.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
Emanmele COGNOME
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