Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41430 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale d Vasto che ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine ai delitti di cui agl 582 e 612 cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale, senza id argomentazione, ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattime che si è svolta in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Manifestamente infondato è il motivo di ricorso.
Con motivazione puntuale, la corte territoriale ha evidenziato che, dalle risulta istruttorie e al di là della diversità delle versioni fornite dalla vittima e dall’im emersa chiaramente l’evoluzione storica della vicenda e la conseguente responsabilità dell’imputata in ordine ai delitti a lei addebitati.
Ciò posto, quanto al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che il processo riguarda reati di competenza del giudice di pace, sicché, nel caso di specie, i giudici di me erroneamente, hanno applicato all’imputata una pena illegale, ovvero la pena della reclusione (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv 247856).
Del resto, il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale e poi conferm dalla Corte d’Appello non sposta i termini della questione, in assenza di connessione con rea punibili con le pene tradizionali (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943).
Derivando l’illegalità della pena dall’inserimento dei reati contestati all’imputata nel della competenza funzionale del giudice di pace, all’annullamento della sentenza deve seguire il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per il nuov giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Perugia.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Presidente