Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39980 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a VITTORIA avverso la sentenza in data 11/02/2025 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna.
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento; in linea subordinata si associa alle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 11/02/2025 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 4 ottobre 2022 del Tribunale di Ragusa, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita.
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 131bis cod. pen..
Il ricorrente sostiene che il giudice di primo grado e la corte di appello hanno ingiustamente escluso l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur in presenza dei requisiti previsti dall’art. 131bis cod. pen., sia sotto il profilo dei limiti edittali della pena, sia perchØ oggetto dell’appropriazione sono stati due comuni elettrodomestici dal valore di mercato assolutamente modesto, sia perchØ la condotta dell’imputato non poteva considerarsi abituale.
Il ricorrente segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, comma primo, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u ), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione « da due a cinque anni » anzichØ « fino a cinque anni».
Si denuncia, pertanto, l’iniquità della pena inflitta rispetto all’entità della condotta, con conseguenti ricadute anche in relazione al riconoscimento delle attenuanti e della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen..
1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..
Anche in questo caso si assume che la corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, in presenza dell’asseverazione da parte della difesa di COGNOME della esiguità, non solo del valore dei beni, ma anche del disvalore della condotta, oltre che per l’incensuratezza dell’imputato.
1.3. Violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen..
Con l’ultimo motivo d’impugnazione si denuncia la sproporzione della pena rispetto alla gravità del danno, alla luce del valore economico dei beni e alla collaborazione prestata dall’imputato in fase d’indagini.
Si aggiunge che i giudici non hanno operato una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo d’impugnazione Ł inammissibile, perchØ meramente reiterativo delle identiche questioni in fatto esposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e non contraddittoria.
La corte di appello ha escluso la causa di non punibilità facendo riferimento alle modalità della condotta e al valore degli elettrodomestici, ritenuto non modesto.
Il ricorrente, al contrario, ritiene che le modalità della condotta non corrispondano a quelle descritte dalla corte di appello e che il valore economico dei beni sia risibile.
Da ciò emerge come il motivo in esame solleciti alla Corte di legittimità la scelta tra due diverse opzioni valutative, senza l’enucleazione di specifiche censure scrutinabili in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, reiterando con il ricorso le medesime osservazioni in fatto contenute nell’atto di gravame e disattese dalla corte di appello, assegna alla corte di legittimità un compito che le Ł precluso, ossia quello di stabilire se sia preferibile la valutazione ritenuta dai giudici o quella prospettata dalla difesa.
Da ciò discende l’inammissibilità del motivo in scrutinio, a mente del principio piø volte affermato da questa Corte, secondo il quale «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Il secondo motivo d’impugnazione Ł inammissibile perchØ la questione della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non risulta sollevata con l’atto di appello, così che non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
Varibadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, Ł inammissibile, poichØ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346).
3. Il terzo motivo di appello merita accoglimento, nel senso di seguito specificato.
La difesa di COGNOME, con l’atto di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado in punto di determinazione della pena, osservando come questa risultasse sproporzionata rispetto alla gravità del danno provocato e alla personalità del reo.
La Corte di appello ha disatteso il motivo, osservando che il trattamento sanzionatorio doveva ritenersi congruo, atteso che la pena base era pari al minimo edittale previsto dall’art. 646, comma primo, cod. pen., ossia anni due di reclusione.
I giudici dell’appello, però, non hanno considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio – 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. il. 27/03/2024), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione « da due a cinque anni » anzichØ « fino a cinque anni» .
Tanto ha comportato l’illegalità della pena, in quanto determinata sulla base di parametri edittali che non erano piø in vigore al momento del fatto, in quanto già dichiarati incostituzionali con la citata sentenza.
A tale proposito va ricordato che «nel giudizio di cassazione, Ł rilevabile d’ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena» (Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, Ghbar, Rv. 286432 – 01; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., Rv. 285862 – 01).
Va, dunque, rilevato che la sentenza impugnata Ł stata pronunciata in violazione dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall’art. 2, comma 4, cod. pen., nonchØ dall’art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (cfr. Sez. Un. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014).
4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla pena, che dovrà essere rideterminata avendo quale riferimento la cornice edittale prevista dall’art. 646, comma primo, cod. pen. per effetto della citata sentenza n. 46 del 2024.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen..
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così Ł deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME