Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,
con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna, nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma GLYPH lett. c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Budrio il 14.4.2018) alla pena di mesi 8 di arresto e euro 2000 di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell’autovettura di sua proprietà.
NOME è stata ritenuta responsabile per avere guidato l’autovettura Fiat Punto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2,11 gil alla prima prova e alla seconda prova).
L’imputata ha proposto ricorso /a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo / ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 191 cod. proc. pen. Il difensore osserva che la Corte e prima ancora il Tribunale non avevano tenuto conto di quanto accertato in via definitiva nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 1088 del 2020 in merito alla assenza di omologazione dell’apparecchio con cui era stato effettuato l’alcoltest. Invero in tale ultima sentenza, con cui altro imputato era stato assolto in ordine ad analoga fattispecie, si era accertato che l’omologazione terminante con la sigla finale Bet (ovvero quella relativa all’apparecchio con cui era stato effettuato il rilevamento dell’alcol nel sangue), in quanto proveniente da una società che aveva utilizzato nella richiesta di omologazione inoltrata al Ministero dei Trasporti la partita iva di altra società, era stata ritenuta dallo stes Ministero inesistente. Tale accertamento, in quanto statuito in una sentenza avente autorità di cosa giudicata, avrebbe dovuto essere ritenuto vincolante nel presente processo, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen 9 e la Corte avrebbe, dunque, dovuto prendere atto della mancata omologazione dell’apparecchio, in quanto il difetto riscontrato non poteva essere considerato una mera irregolarità della relativa procedura. Di contro l’osservazione da parte dei testi di polizia giudiziaria dei sintomi dell’ebbrezza alcolica non poteva essere sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la erronea applicazione dell’art. 186 CdS nella parte in cui è stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida non prevista dalla norma incriminatrice.
Il Procuratore gerieralé,- neilipersona del sostituto NOME COGNOME rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.In data 7 settembre 2023 il difensore della ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto alla prima doglianza, si deve ribadire che l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio etilometro sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada e che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all’attribuzione dell’onere della prov in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni, perch si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La Corte di appello, in applicazione di tali principi, ha rilevato che l’appellante non aveva contestato la funzionalità dell’apparecchio e che sulla base degli atti processuali non poteva dirsi che l’etilometro utilizzato nel caso di specie avesse seguito lo stesso percorso di omologazione di quello della sentenza prodotta. I giudici hanno, inoltre, rilevato che il corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento del tasso alcolemico era in realtà corroborato anche dalla corrispondenza dell’esito della misurazione con lo stato psicofisico dell’imputata, descritto dagli agenti operanti (alito vinoso, difficoltà di espressione Ó, difficoltà nei movimenti e di equilibrio e stato di agitazione).
A fronte di tale percorso argomentativo, logico e coerente con i dati di fatto esposti, il motivo del ricorrente è meramente reiterativo della censura già formulata in sede di impugnazione e, soprattutto, difetta di specificità e non è conforme al principio di autosufficienza. Si deve, a tal fine, ribadire che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittoriet della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro allegazione (ez. 4, n.46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). Il ricorrente si è limitato ad asserire che l’apparecchio utilizzato nel presente procedimento avrebbe seguito la stessa procedura di omologazione, ritenuta dal Ministero inesistente, senza, tuttavia, allegare documentazione atta a comprovare i dati di fatto esposti.
Il secondo motivo, con cui si contesta la statuizione relativa alla revoca della patente di guida, è inammissibile.
3.1.11 ricorrente osserva che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c), CdS. consegue all’accertamento del reato solo nel caso di recidiva nel biennio e rileva che nel caso di specie difettava tale requisito, in quanto COGNOME aveva riportato la precedente condanna per reato analogo nel 2014, mentre il fatto oggetto del processo era stato commesso nel 2018.
Tale censura non era stata tuttavia dedotta in appello, sicché deve ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del
20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322). Come noto, infatti, dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di uff in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello.
3.2.Né può sostenersi, come afferma il ricorrente, che il vizio sarebbe rilevabile dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in quanto relativo alla “illegalità dell sanzione”.
Vero è che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce alla Suprema Corte di procedere all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale, stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 1 legge 2 novembre 1981, n. 689. (Fattispecie relativa all’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca patente di guida in luogo di quella della sospensione della stessa: Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263596)
Tuttavia, nel caso di specie si ritiene che la sanzione irrogata non possa essere definita illegale.
La nozione di illegalità della pena si è attestata attraverso una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza di legittimità, compresi plurimi interventi RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite. Come chiarito da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin (in motivazione, paragrafo 4.7, pag. 17-18), la Suprema Corte ha inizialmente correlato la pena illegale ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o contra legem perché non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255729; si vedano altresì, tre quelle più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, COGNOME, Rv, 277956). La nozione in esame è stata poi estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon Rv. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, COGNOME, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività dell
legge penale più sfavorevole sancito dall’art. 24, comma secondo, Cost.3 (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, COGNOME). In linea con tale ambito della illegalità della pena, si è quindi escluso che vi rientri la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato (come evidenziato da Sez. U, n. 21368/2020, Savin, cit., in motivazione).
Da ultimo si sono succeduti tre ulteriori interventi RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite:
-In tema di patteggiamento Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – 01 ha chiarito che “la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali general previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.
In tema di giudizio abbreviato Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818, ha chiarito che “qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cu la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello).
-In ordine alla rilevabilità di ufficio Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01 ha stabilito che “spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all’art 582 cod. pen., in luogo RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall’art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Così ricostruita la nozione di illegalità della pena e della sanzione, si osserva che, ai sensi dell’art. 186, comma 2 1 lett. c), CdS, la revoca della patente di guida consegue obbligatoriamente nel caso in cui l’autore del reato sia recidivo nel biennio. Si tratta di sanzione, quindi, prevista dalla legge in relazione all fattispecie tipica contestata, anche se esclusivamente in presenza del presupposto della sussistenza di una precedente condanna per reato analogo nel biennio antecedente al fatto per cui si procede. Nel caso di specie sussisteva in capo all’imputata la recidiva, in quanto la stessa aveva riportato condanna per analoga fattispecie contravvenzionale, ma tale recidiva relativa ad una condanna passata
in giudicato nell’anno 2014, era anteriore al biennio precedente al fatto per cui si procedeva. La sanzione, dunque, nel caso concreto, poteva dirsi illegittima in quanto disposta in difetto di uno dei requisiti di applicabilità previsti dalla legg ma non anche illegale, nel senso di pena non prevista dall’ordinamento.
4.All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in ‘ oma in data 13 settembre 2023 Il Con GLYPH estensore GLYPH Il P esident