Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9487 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9487 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 18/01/1983
COGNOME NOME, nato a Napoli il 11/10/1993
avverso la sentenza del 19/09/2024 del Giudice per le indagini preliminar Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la s impugnata, ha applicato, su loro richiesta e con il consenso del Pubblico Mini in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 81-110-640 e 81-56-110-640 cod riuniti sotto il vincolo della continuazione, a NOME COGNOME la pena di tr
reclusione e di euro 1.200 di multa e a NOME COGNOME la pena di tre a quattro mesi di reclusione
Ricorrono per cassazione entrambi i suddetti imputati, con distinti mezzo del proprio comune difensore.
2.1. NOME COGNOME deduce un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisc l’irrogazione di una pena illegale, dal momento che l’aumento a tit continuazione per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere ricompreso anche un ulteriore segmento di pena pecuniaria, nonostante la cor edittale del reato preveda soltanto quella detentiva.
2.2. NOME COGNOME deduce un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l’irrogazione di una pena illegale, poiché il calcolo della pena tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche, concesse in regi equivalenza, solo con riferimento alla recidiva, ma non delle aggravanti speci art. 640, secondo comma, nn. 2 e 2-bis, cod. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espr della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e l all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o d di sicurezza».
2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr., Sez. U, n. del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273934/01-273934-02; Sez. U, n. 47766 d 26/6/2015, COGNOME, Rv. 265108; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, 264207; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283723), costituis “pena illegale”
la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a q astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi a del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (pena illegal ab origine);
la pena che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabi
perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in viol del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
2.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, come espressa nella massima espressione nomofilattica, la continuazione, quale istituto di car generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati com esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di r appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi d puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuaz l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato pi andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Se 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751-01. Conforme Sez. 6, n. 8667 d 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881-01, che ha precisato come, tuttavia, non pos in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena sup al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave. Cfr. an Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01).
Affinché la pena del reato continuato sia legale, valorizzandone una vis “multifocale” (ora unitaria, ora pluralistica), occorre rispettare il genere previsto per i reati satellite, con peculiare attenzione all’applicazione detentive, secondo il “decalogo” espresso da Sez. U, COGNOME secondo cui quanto qui rileva, «se il reato più grave è punito con pena congiunta e satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste p violazione più grave».
Nel caso di specie, le richieste di pena presentate dalle parti e ac Giudice per le indagini preliminari erano del seguente tenore:
per Laviano, pena base per il più grave reato di truffa aggravata di capo f), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva anni di reclusione ed euro 600 di multa, con aumento di mesi undici di reclu ed euro 300 di multa per il delitto associativo contestato sub a), due mesi di reclusione ed euro 350 di multa per ciascuna delle ulteriori truffe aggravat d) e h)) e un mese, quindici giorni ed euro 350 di multa per ciascuna delle ten truffe (capi e) e g)), oltre alla diminuente del rito. La sentenza impugnata appone una glossa alla dosimetria negoziata, specificando – p. 2 – che la pr «contiene l’indicazione erronea dell’equivalenza delle circostanze ex art. c.p. alla recidiva e non anche alle circostanze aggravanti ex art. 640 comma 2 n. 2 e n. 2 bis c.p.», affermando la natura di mera irregolarità che non in
complessivo giudizio di equivalenza rispetto a tutti gli elementi circost riportati nella rubrica imputativa;
per Campolongo, pena base per il più grave reato di associazione con r apicale di cui al capo a), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con aumento di mesi due mesi di reclusione per ciascuna ulteriori truffe aggravate (capi b), c), d), f), h) e i)) e un mese, quindici giorni ed euro 350 di multa per ciascuna delle tentate truffe (capi e) e g)), oltre alla diminuente del rito);
Al contrario di quanto prospettato nei ricorsi, la pena irrogata ad e gli imputati, con ogni evidenza, non può essere ricondotta in alcun modo nozione di pena illegale.
4.1. Quanto a Laviano, posto che la pena base è stata individuata a p dal delitto di truffa vessatoria in situazione di minorata difesa (punita, ex art. 640, secondo comma, cod. pen. con la reclusione da uno a cinque anni e con la mu da euro 309 ad euro 1.549) e che l’aumento per la continuazione oggetto d censure difensive era relativo al delitto di cui all’art. 416, secondo com pen. (punito con la reclusione da uno a cinque anni), occorre ottemperare regola fissata da Sez. U, COGNOME alla lettera e) citata al precedente paragrafo 2.2.
L’aumento per la partecipazione è stato, come detto, correttame computato in undici mesi di reclusione ed euro 300 di multa, in assoluta coer con i principi di legittimità che disciplinano la materia.
L’unico motivo di ricorso presentato da COGNOME è, pertanto, manifestame infondato.
4.2. Quanto a Cannpolongo, è sufficiente rilevare che l’inesattezza insi computo della pena presentato dalle parti è stata registrata dal Giudicante contrariamente a quanto rappresentato espressamente in ordine alla posizion COGNOME – l’ha reputata correttamente ininfluente per quanto att all’accettazione del concordato. Per COGNOME, infatti, il reato più grave era truffa pluriaggravata e non la partecipazione all’associazione, me COGNOME era contestata la qualità di capo del sodalizio, quale suo promot organizzatore e dirigente, fattispecie autonoma e più grave rispetto alla mi associativa dei semplici gregari (Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Fort 269937-01; Sez. 6, n. 52590 del 14/10/2016, COGNOME, Rv. 268485-01 L’unica circostanza aggravante contrastata, ex art. 69, terzo comma, cod. pen., dall’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., era, dunque, la recidiva. I singo segmenti sanzionatori ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. discendevano direttamente dalla indicazione delle parti proponenti.
L’unico motivo di ricorso presentato da Campolongo è, pertant manifestamente infondato.
5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condan pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valu profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2025.