Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di NUORO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN IFATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d’Appello di Sassari ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., denunciando con un unico motivo l’illegalità della p inflitta, tenuto conto che il reato configurato prevede una pena minima di un anno di reclusione, sicchè determinarla in tre mesi, ridotti a due per effetto delle conces circostanze attenuanti generiche, equivale ad una dosimetria sanzionatoria illegale, perché inferiore al minimo previsto dalla legge.
Il Sostituto procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamen con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 495 cod. pen. prevede, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a u pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, un delta e che va da un minimo di pena pari ad un anno di reclusione sino ad un massimo di sei anni di reclusione.
La forbice sanzionatoria è stata modificata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. legge 24 luglio 2008, n. 125 e stabilita nella misura attuale. Nella versione antecedent a tale novella i limiti edittali erano calibrati solo nel massimo, prevedendo la pena fi tre anni.
I fatti sono stati commessi nella vigenza della disposizione successiva alla novella.
La pena inflitta dal Tribunale, quindi, è illegale, così come denuncia il ricorrente, po il risultato finale, pari a due mesi di reclusione, consegue alla determinazione di una pen base di tre mesi di reclusione, già di per sè inferiore al minimo edittale, alla quale è s applicata la riduzione di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I), del codice di r può autonomamente procedere a riportare alla misura legale la sanzione, seguendo l’insegnamento di Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed applicando al minimo edittale “legale”, pari ad un anno di reclusione, la riduzione per l’art. 62-bis cod. pen., determinata calcolando l’identica, massima flessione – pari ad un terzo di dodici mesi – già decisa dal giudice di primo grado.
Si giunge, così, alla fissazione della pena in mesi otto di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla commisurazione della pena, che ridetermina in mesi otto di reclusione.