Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11672 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 08/03/1978
avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa in data 3 febbraio 2015 dal locale Tribunale, che aveva condannato l’imputato per i reati riuniti di resistenza e ricettazione, riconosciuta l’ipotesi di particol tenuità, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 500 euro di multa.
Ne chiede l’annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 546 lett. e), 129 cod. proc. pen. e 157, 159 cod. pen. per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione del reato, risalendo il fatto al settembre 2011.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 62-bis, 133 e 81 cpv. cod. pen. per non avere la Corte di appello motivato l’aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, inammissibile nel resto.
1.1. Il primo motivo è del tutto infondato, in quanto il ricorrente non tiene conto dell’incidenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata e ritenuta sul calcolo del termine di prescrizione.
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comnna secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione, Sez. 1, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 27472).
Nel caso di specie, il reato risulta commesso il 26 settembre 2011 e per effetto della recidiva reiterata contestata e ritenuta, il termine massimo di prescrizione, pari a 13 anni, mesi 10 e giorni 20, non è ancora scaduto, maturando il 15 agosto 2025.
Il secondo motivo è fondato per ragioni diverse da quelle dedotte nel ricorso.
Precisato che con l’atto di appello si segnalava solo un errore di calcolo della pena, in quanto erroneamente determinata in 1 anno e 3 mesi di reclusione e 500 euro di multa, anziché in 1 anno di reclusione e 400 euro di multa, il ricorrente si limitava a chiedere di rideternninarla e contenerla nel minimo, senza rilevare, come, peraltro, ha fatto anche la Corte di appello, l’illegalità della pena, rilevabile d’ufficio.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818) l’illegalità della pena è ravvisabile “solo quando la pena eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che
quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato”.
Nel caso di specie ricorre tale situazione, in quanto per il reato di resistenza, ritenuto più grave, la pena base è stata determinata in sei mesi di reclusione e 200 euro di multa, nonostante il reato sia punito solo con la pena detentiva, e su detta pena è stato applicato l’aumento solo della metà- anziché di due terzi per la recidiva contestata- nonché l’aumento di 3 mesi di reclusione e 100 euro di multa per la continuazione, in tal modo applicando una pena non prevista dall’ordinamento.
Alla luce dei principi affermati da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751, secondo i quali in presenza di più reati, ritenuti unificati dalla continuazione, puniti con pene eterogenee, va applicato il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione sull’assunto dell’omologazione sanzionatoria fra pene, diverse sia per genere che per specie, quale conseguenza della perdita di autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, nell’ambito di una unica pena, anch’essa legale perché appunto prevista dalla legge (Corte Cost. n. 312/1998), sicché se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, come nel caso di specie, l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave.
Alla luce di tali principi l’aumento sulla pena detentiva per il reato satellite v determinato applicando solo la pena detentiva stabilita dal primo giudice in mesi tre di reclusione, eliminando la pena pecuniaria.
Alla rideterminazione della pena, conseguente all’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, può provvedersi in questa sede ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., fissandola nella misura di mesi tre di reclusione e, pertanto, complessivamente in un anno di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che determina in un anno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, 28 febbraio 2025
Il consigliere’estensore
Il Presidente