Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35449 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35449  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento nei confronti di
NOME COGNOME, nato in NOMEgal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena di mesi dieci di reclusione in relazione a due delitti di evasione posti in continuazione tra loro, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Cagliari per violazione di legge, in quanto la pena sarebbe illegale, perché l’aumento per la continuazione è inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione del disposto dell’art. 81, comma 4, cod. proc. pen. che prevede, per l’ipotesi in cui i reati in continuazione siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. pen, che l’aumento di pena non possa essere inferiore a un terzo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, se i reati posti in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., «l’aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
Le Sezioni unite hanno precisato che tale limite opera anche quando il giudice consideri la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, PG in proc. Filosofi, Rv. 267044 – 01), in quanto l’ aggravante è riconosciuta e applicata non soltanto quando è produttiva del suo effetto tipico di aumento dell’entità della pena, ma anche quando, in applicazione dell’art. 69 cod. pen., si determinino altri effetti, quali la neutralizzazione di una circostanza attenuante concorrente.
Nel caso di specie il Tribunale ha inflitto per il delitto di evasione contestato al capo a), ritenuto più grave, la pena di anni uno di reclusione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena di mesi tre di reclusione per la continuazione con il reato di evasione contestato al capo b), così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi tre di reclusione, poi ridotta per il rito a mesi dieci di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Cagliari per violazione di legge, in quanto la pena sarebbe illegale, perché l’aumento per la continuazione è inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione del disposto dell’art. 81, comma 4, cod. proc. pen. che prevede, per l’ipotesi in cui i reati in continuazione siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. pen, che l’aumento di pena non possa essere inferiore a un terzo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, se i reati posti in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., «l’aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
Le Sezioni unite hanno precisato che tale limite opera anche quando il giudice consideri la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, PG in proc. Filosofi, Rv. 267044 – 01), in quanto l’ aggravante è riconosciuta e applicata non soltanto quando è produttiva del suo effetto tipico di aumento dell’entità della pena, ma anche quando, in applicazione dell’art. 69 cod. pen., si determinino altri effetti, quali la neutralizzazione di una circostanza attenuante concorrente.
Nel caso di specie il Tribunale ha inflitto per il delitto di evasione contestato al capo a), ritenuto più grave, la pena di anni uno di reclusione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena di mesi tre di reclusione per la continuazione con il reato di evasione contestato al capo b), così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi tre di reclusione, poi ridotta per il rito a mesi dieci di reclusione.
L’aumento di pena per il reato satellite, quindi, è stato operato in misura inferiore ad un terzo.
Ciò premesso, va rilevato che l’art. 448, comma 2-bis, ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi tassativamente previsti, tra cui l’illegalità della pena.
Secondo le Sezioni unite per pena illegale si deve intendere: a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali (Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli).
La previsione di legge violata (art. 81, comma 4, cod. pen. ) non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie in esame ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio – in concreto – nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione, sicché il procedimento determinativo, pur erroneo, non rientra nelle ipotesi di pena illegale (Sez. 1, Ordinanza n. 18772 del 25/01/2023, PG C/ Pontis, Rv. 284436-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/10/20205