Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28656 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28656 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: 06502C1) nato il 28/01/2003
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato av>erge parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Genova che, a seguito di concordato ex art.
599-bis cod. proc. peri., ha rideterminato la pena a lui inflitta;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ord alla determinazione del trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile poiché:
– «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa
ex art.
599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della
volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla ri al
contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento
ex art.
129 cod. proc.
pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella il della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01;
pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
– nel caso in esame, come dedotto dalla stessa difesa, la pena irrogata è conforme a quella indicata in sede di concordato; e il ricorso si duole della mancata verifica della congruità di e
relazione alla riduzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che avrebbe dovuto considerarsi per la pena irrogata per alcuni reati posti in continuazione;
– tuttavia, nella specie non può ravvisarsi un’ipotesi di pena illegale che ricorre giurisprudenza consolidata, solo quando essa non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in quest così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e deve esse distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge, come nella speci dedotto (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818 – 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. peri. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.