Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6255 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso Corte d’appello di Salerno
nel procedimento a carico di:
COGNOME nata a BATTIPAGLIA il 05/12/1989
avverso la sentenza del 17/01/2024 del GIP TRIBUNALE di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME per nuovo giudizio alla Corte di appello sul quantum udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio della pena.
Nessuno è comparso per la difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno il 17.1.2024, che ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa per i reati meglio descritti in rubrica, di cui il più grave è sta reputato quello di furto cui agli artt. 624, 625, n. 4, cod. pen.
Deduce violazione di legge, avendo il giudicante determinato la pena in misura illegale, inferiore al minimo edittale.
2. Il ricorso è fondato.
Con la sentenza impugnata è stata irrogata alla prevenuta, in relazione ai reati ascritti, avvinti dal vincolo di continuazione, la pena finale sopra indicat così determinata: pena base per il reato sub 1) di cui agli artt. 624, 625, n. 4, cod. pen., anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 285 di multa; aumentata per la continuazione ad anni due, mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa; aumentata per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. ad anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 750 di multa; ridotta, infine, per il rito (abbreviato) a quell sopra indicata.
È evidente che trattasi di pena illegale, erroneamente determinata sulla base della pena edittale prevista per il reato di furto mono aggravato contestato sub 1), il cui minimo (come modificato dall’art. 1, comma 7 della legge n. 103/2017) è pari a due anni di reclusione ed euro 927 di multa, ben superiore a quello calcolato nella sentenza impugnata (anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 285 di multa).
3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Vertendosi in ipotesi di ricorso per saltum, al parziale annullamento della sentenza in tema di quantificazione della pena segue il rinvio, per nuovo esame sul punto, al competente giudice di appello, ai sensi di quanto disposto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non ricorrendo nel caso alcuna nullità, tra quelle tassativamente previste dall’art. 604 cod. proc. pen., che in ipotesi avrebbero giustificato, nel giudizio di appello, l’annullamento della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale.
Spetterà dunque alla Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio, provvedere alla corretta determinazione della sanzione irrogabile nei confronti dell’imputata, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Salerno.
Così deciso il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente