Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 00T3LEQ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le argomentazioni e richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano; lette le argomentazioni e richieste del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il provvedimento impugnato ha riformato limitatamente alla pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva specifica infraquinquennale, la sentenza di condanna, con rito abbreviato, emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Milano il
17/7/2023 in ordine al reato di cui agli articoli 110, 624, 625 nn. 4, 5, 8-bis cod. pen.
In particolare, la Corte d’appello di Milano, pur ritenendo il fatto sussumibile nell’alveo sanzionatorio di cui all’articolo 624 cod. pen. (in ragione delle concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti), ha confermato la pena base già irrogata ai sensi dell’articolo 625 cod. pen. dal Tribunale di Milano, di tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, a suo dire “concessa dall’attuale forbice edittale dell’articolo. 624 c.p.”.
Con la medesima sentenza è stata confermata l’espulsione, a pena espiata, del COGNOME dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 235 cod. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., per errata applicazione dell’articolo 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una condanna in primo grado, senza riconoscimento di attenuanti, a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 840,00 euro di multa, la Corte territoriale aveva irrogato una pena finale inferiore di soli venti giorni di reclusione e 40,00 euro di multa, ritenendo congrua e adeguata la pena base già determinata in primo grado di tre anni e tre mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa.
In tal modo sarebbe stato violato, a dire di parte ricorrente, il divieto di reformatio in peius, non riguardante (sempre secondo il ricorrente) la sola pena finale, ma anche gli elementi intermedi attraverso cui si pervenga ad essa: sicché, l’aver mantenuto una pena base identica, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti (e, dunque, a fronte del ridimensionamento della cornice edittale), avrebbe violato il detto divieto.
Con il secondo motivo, si deduce la contraddittorietà della motivazione ex articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen,, in relazione alla determinazione della pena.
Si assume che, pur valorizzati alcuni elementi (ammissione del fatto, condotta riparatoria, non giovane età dell’imputato) al fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello non ne avesse, poi, tenuto conto al fine di individuare la detta pena base, giungendo, di fatto, sulla scorta di altre (e contraddittorie con quelle appena dette) considerazioni a neutralizzare, in sostanza, il detto riconoscimento.
Col terzo motivo ci si duole della motivazione contraddittoria ed erronea circa le risultanze del casellario giudiziale e del certificato dattiloscopico, con riferiment alla conferma della misura di sicurezza dell’espulsione.
Si assume, oltre alla già detta contraddittorietà della motivazione, anche il travisamento in relazione alla valutazione del certificato del casellario giudiziale e, per conseguenza, della pericolosità dell’imputato: in particolare, la Corte d’appello aveva asserito che questi vivesse sistematicamente di atti criminosi per mantenersi, laddove nel detto certificato del casellario risultava una sola condanna con pena sospesa per un reato del 25/1/2023 (nonostante lo stesso COGNOME fosse in Italia almeno dal 1989).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Al di là della questione in diritto sollevata, è evidente, come rilevato dal AVV_NOTAIO, che nella specie sia stata irrogata comunque una pena illegale, in quanto superiore al massimo edittale previsto dall’articolo 624 cod. pen., nel cui alveo, una volta elise le aggravanti dal giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto ad esse, andava (come peraltro rammentato dalla stessa sentenza impugnata) determinata la pena base da cui partire.
Naturalmente, il secondo motivo (con cui ci si duole della contraddittoria motivazione nella determinazione della pena) ed il terzo motivo (con cui si censura la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato italiano, la quale presuppone, tuttavia, ai sensi dell’articolo 235 cod. pen., che vi sia una condanna a una pena superiore ai due anni: ciò che, ovviamente, dipenderà dalle decisioni che saranno prese dal giudice a cui si rinvia il processo) restano assorbiti.
Consegue, a quanto detto, l’esito in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello
di Milano.
Così deciso in data 6/6/2024
Il Ccnisigliere estensore
Il