Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2435 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2435 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di NOME, nato in Lituania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME , che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania ha applicato a NOME la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui agli artt. 61, n. 7, 110 e 628, primo e terzo comma, nn. 1 e 2, cod. pen.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 628, quarto comma, cod. pen. e 444ss cod. proc. pen.), l’illegalità della pena applicata, inferiore ai minimi edittali previsti per la rapina pluriaggravata.
3 . Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all ‘ espressione della volontà dell ‘ imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all ‘ erronea qualificazione giuridica del fatto e all ‘ illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr., Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273934/01-273934-02; Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, COGNOME, Rv. 265108; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264207; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283723 ), costituiscono ‘pena illegale’
la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (pena illegale ab origine );
la pena che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole.
Costituisce, viceversa, pena illegittima, ma non illegale, la sanzione che non ecceda, comunque, i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, COGNOME, Rv. 288214-02; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 28381801).
Nel caso di specie, l’imputazione aveva per oggetto una rapina aggravata dall’essere state la violenza e minaccia commessa con armi, da più persone riunite
col volto travisate (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.), ponendo le vittime in stato di incapacità di volere o di agire (art. 628, terzo comma, n. 2, cod. pen.) e cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, cod. pen.).
Il Giudice ha condiviso espressamente la ricostruzione dei fatti posta alla base della contestazione (p. 2) e la qualificazione giuridica indicata in sede di esercizio dell’azione penale (p. 3). Quanto al computo della pena, si è limitato a riportare le co nclusioni congiunte delle parti («applicarsi , previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate aggravanti, la pena finale di: pena base anni 6 di reclusione ed € 2.000 di multa; ridotta per le circostanze at tenuanti generiche ad anni 5 di reclusione ed € 1.360 di multa; ridotta per la scelta del rito a definitivi anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 906 di multa», p. 2), affermando la correttezza di tale dosimetria (p. 3).
Il calcolo indicato dalle parti e recepito dal Giudice non è rispettoso del paradigma normativo che regola il concorso di circostanze per il delitto di rapina, in relazione ai fatti commessi -come quello per cui si procede -successivamente alla modifica dell’art. 628 , terzo comma, cod. pen. ad opera dell’art. 6, comma 1, lett. c) , legge 26 aprile 2019, n. 36.
La novellata forbice sanzionatoria muove da minimi più alti di quelli presi in considerazione nella sentenza impugnata, sia per la pena detentiva che per quella pecuniari.
Se fosse stata applicata la disposizione in vigore ratione temporis , in relazione a un delitto commesso nel 2021, si sarebbe dovuto prendere le mosse da una pena base di sette anni di reclusione ed euro 2.500 di multa. La prima riduzione di un terzo, ex art. 62bis cod. pen., avrebbe portato a una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.667 di multa, e la seconda, ex art. 444 cod. proc. pen., alla pena finale di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 1.111 di multa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta evidente che la pena detentiva , sempre ricompresa nell’intervallo di legge, debba considerarsi meramente illegittima, mentre quella pecuniaria risulta, in ogni segmento del computo, eccedente, verso il basso, la comminatoria edittale correttamente individuata e deve, quindi, qualificarsi come pena illegale.
5. Da ciò, consegue l’annullamento della sentenza impugnata.
L a natura negoziale dell’istituto impone , qualora in sede di legittimità si rilevi che una clausola dell ‘ accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell ‘ art. 444 cod. proc. pen. non può essere annullata solamente in parte qua , ma deve esserlo integralmente, in quanto
il giudice non può frazionare l ‘ accordo della parti (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971-01; Sez. 3, n. 26899 del 22/04/2009, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 6580 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 217103-01. In termini, in tema di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278114-01. Cfr. anche Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283191-01, in tema di impossibilità di accogliere una richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. che non si estenda anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla sospensione condizionale, qualora al riconoscimento del beneficio sia subordinata l ‘ efficacia dell’accordo ).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che provvederà in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verbania per l ‘ ulteriore corso.
Così deciso il 9 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME