Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44993 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, nel procedimento nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Marzabotto il 19/03/1935, avverso la sentenza in data 12/02/2024 del Tribunale di Ravenna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/02/2024, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME sulla quale era intervenuto il prescritto assenso del pubblico ministero, ha applicato al primo, in ordine ai delitti di lesioni colpose stradali, aggravate dalla fuga del conducente, e di omissione di soccorso, concesse le attenuanti generiche e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, la pena concordata, di cui ha ordinato la sospensione condizionale, t -st4a altresì disposto la sanzione
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amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni e ha liquidato infine, in favore della costituita parte civile, le spese dalla stessa sostenute.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 590-bis e 590-ter cod. pen., in punto di individuazione del minimo edittale della pena stabilita per il delitto di lesioni colpose stradali, aggravato dalla fuga del conducente, nonché dall’art. 590-quater cod. pen., in punto di divieto di bilanciamento di detta aggravante con le attenuanti generiche.
Sostiene, in specie, che, con la sentenza impugnata, sarebbe stata applicata una pena illegale, perché determinata in esito ad un non consentito giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la riconosciuta aggravante, causativo della quantificazione della pena finale in misura inferiore al minimo, cui si sarebbe potuti pervenire correttamente effettuando i passaggi intermedi.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 590-bis e 590-ter cod. pen., in punto di individuazione del minimo edittale della pena stabilita per il delitto di lesioni colpose stradali, aggravato dalla fuga del conducente, nonché dall’art. 590quater cod. pen., in punto di divieto di bilanciamento di tale aggravante con le attenuanti generiche, sostenendo che, con la sentenza impugnata, sarebbe stata
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applicata una pena illegale, perché determinata in esito ad un non consentito giudizio di bilanciamento delle circostanze, causativo della quantificazione della pena finale in misura inferiore al minimo, cui si sarebbe potuti pervenire mercé la corretta effettuazione dei passaggi intermedi.
Rileva preliminarmente il Collegio che il proposto ricorso per cassazione risulta ammissibile, atteso che, con esso, la parte pubblica ha dedotto l’illegalità della pena, ossia uno dei vizi che, in quanto ricompresi nell’elencazione tassativa di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., legittimano l’esperimento dell’indicata impugnativa.
Tanto premesso, si ritiene che sussista, nel caso di specie, la denunciata illegalità della pena, essendo stata determinata la sanzione in concreto applicata per effetto di un bilanciamento dell’aggravante della fuga del conducente con le attenuanti generiche espressamente vietato dal disposto dell’art. 590-quater cod. pen., che ha condotto poi, all’esito degli ulteriori passaggi intermedi (aumento per la continuazione e riduzione per il rito), a una quantificazione finale ben inferiore alla soglia minima, cui si sarebbe potuti pervenire nella scrupolosa osservanza dei parametri di legge.
In proposito, giova richiamare l’autorevole insegnamento della Suprema Corte che, nel suo più ampio consesso, ha affermato che «La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nul rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena)» (così Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, COGNOME, Rv. 283866-01).
Chiarito, dunque, che ricorre, nella vicenda di cui trattasi, un caso di pena illegale, è d’uopo altresì evidenziare che, con precipuo riguardo alla fattispecie delittuosa oggetto del processo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo cui «In tema di patteggiamento, è ammissibile, versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui si deduca l’erronea quantificazione della pena base prevista per il reato più grave in misura inferiore al limite edittale, in quanto calcolata senza conteggiare l’aumento stabilito per la circostanza aggravante privilegiata contestata» (così Sez. 5, n. 24132 del 31/05/2022, P.G.c/Rostas, Rv. 28353301).
Alla luce di quanto posto in rilievo, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso. Così deciso il 06/11/2024