Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47604 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI LECCE Nei confronti di COGNOME NOME, nato a Grottaglie il 30.7.1989 COGNOME NOMECOGNOME nata a San Vito dei Normanni il 20.3.1955
avverso la sentenza in data 21.3.2024 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 21.3.2024 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Brindisi, in ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti, ha applicato nei confronti di NOME e NOME COGNOME la pena di sei mesi di arresto e di € 4.000 di multa in relazione al reato di cui all’art. 44 lett.b) d.P.R 380/2001 concernente la realizzazione in zona agricola di un piazzale in cemento in assenza del permesso di costruire.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione II Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge per essere stata applicata, quanto all’ammenda, una pena illegale, ovverosia al di sotto dei limiti edittali. Rileva che essendo state le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 44 d.P.R. 380/2001 del 100% a seguito delle modifiche ad esso apportate dall’art. 32, comma 47 d.l. 29/2003 conv. nella L. 326/2003 illegittimamente il Tribunale era partito da una pena base di C 6.000 di ammenda, ammontando invece la pena pecuniaria minima per la fattispecie di cui alla lett.b) ad C 10.328
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che l’art. 448 comma 1 bis cod. proc. pen., nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante l’illecito oggetto di cognizione, circoscrive le possibilità per le parti di ricorrer avverso una sentenza di patteggiannento ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, il ricorso proposto dal Pubblico Ministero deve ritenersi ammissibile e fondato.
Il Procuratore ricorrente, nel lamentare il superamento nel minimo della cornice edittale per essere stata fissata la misura dell’ammenda in termini inferiori a quelli previsti dalla norma vigente e conseguentemente applicabile alla fattispecie in esame, prospetta invero una questione riconducibile alla illegalità della pena.
Nell’evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente chiarito il concetto di pena illegale, il punto fermo a suo tempo già fissato nella pronuncia a Sezioni Unite COGNOME è che rientra nella nozione di pena illegale ab origine quella che non corrisponde per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (Sez. U. Jazouli n.33040 del 26.2.2025). Nella successiva elaborazione estesasi alla pena illegale sopravvenuta, ovverosia conseguente ad un’aboliti° crinninis, o alla sopravvenienza di una lex mitior ovvero ad una dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio, che ricomprende tutte le ipotesi di applicabilità di una cornice edittale più favorevole, si è pervenuti – muovendo dalla definizione di pena legale, corrispondente a quella pena a) del genere e della specie predeterminati dal legislatore, b) comminata da un a norma penale vigente al momento della commissione del fatto-reato o, se sopravvenuta, più favorevole di quella anteriormente prevista, c) determinata dal giudice nel rispetto della cornice
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edittale all’esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo all’individuazione della pena illegale come quella che ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, perché diversa per genere, per specie o quantità da quella positivamente prevista, così da collocarsi fuori dal sistema delineato dal codice penale (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01). Concetto ulteriormente precisato dalle Sezioni Unite COGNOME che hanno chiarito che il concetto di pena allegale non può estendersi ad un’erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, che configura la diversa species della pena illegittima, alla quale l’ordinamento reagisce approntando il rimedio processuale dell’impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818 – 01).
E poiché tali principi trovano applicazione, come affermato dalle Sez. U. COGNOME, anche con riferimento alla pena disposta su richiesta delle parti dove l’accordo di cui si chiede l’applicazione, al di fuori degli eventuali errori nei passaggi attraverso cui si perviene al risultato finale, rilevanti al solo fine dell’eventual illegittimità della pena, abbia ad oggetto una pena illegale nei termini sopra individuati, deve ritenersi che in tale spettro rientri la pena determinata, sia pure in difetto, al di fuori della vigente cornice edittale, così come è avvenuto nel caso di specie. In tal caso viene infatti travolto il potere proprio del legislatore determinare il disvalore del tipo (ed eventualmente del sottotipo) astratto con la fissazione della relativa cornice edittale, rispetto al quale quello concorrente in capo al giudice riguarda la quantificazione della pena corrispondente al caso concreto, potendo solo la violazione delle regole che disciplinano l’uso del potere commisurativo rientrare nella diversa nozione di pena illegittima
Del resto, quanto all’individuazione delle ipotesi di pena illegale “per quantità”, questa Corte si era già espressa proprio in materia di patteggiamento ritenendo che la pena inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 23 cod. pen. vada qualificata come pena illegale (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263-01; conforme, ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995-01).
Deve quindi analogamente ritenersi che l’applicazione di una pena-base fissata in C 4.000 e quindi all’interno di una forbice edittale non più in vigore al tempo del commesso reato (essendo stata la condotta accertata in data 5.4.2023), per essere stata la previsione relativa all’ammenda, originariamente prevista dall’art. 44 lett. b) d.P.R. 309/1990 “da C 5.164 a C 51.645” modificata dall’art. 32 comma 47 d.l. 30.9.2003 n.269 conv. nella L. 24.11.2003 n.326 “da C 51.645 a C 103.290″, configuri una pena contrialegem in quanto al di sotto del minimo -edittale. Esprimendosi infatti nella comminatoria edittale la scala di graduazione
a C 103.290”, configuri una pena contr legem in quanto al di sotto del minimo edittale. Esprimendosi infatti nella comminatoria edittale la scala di graduazione del disvalore definita dal legislatore, è all’interno di tale cornice, come rilevato dalla Corte costituzionale (sent. n. 299 del 1992), che il giudice è chiamato a fissarne la quantificazione nel caso concreto, affinché la discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena trovi nella legge il suo limite e la sua regola e non si traduca, invece, in arbitrio.
Essendo per l’effetto invalidata la base negoziale sulla quale è maturato l’accordo e viziata la sentenza che lo ha recepito, in difetto del controllo di congruità della pena logicamente comprensivo della legalità di essa, ossia della sua conformità alle regole che la disciplinano, nonché di quelle che influiscono sulla sua determinazione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255348 – 01), la pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso
Così deciso il 18.11.2024