Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2031 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALCAMO il 24/02/1958
avverso la sentenza del 21/03/2024 del GIUDICE COGNOME di COGNOME ARSIZIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla pena irrogatagli (1500 euro di multa), che assume essere illegale, e con un secondo motivo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di un reato colposo che nulla avrebbe a che fare con i precedenti penali dell’imputato, su cui il giudice di pace ha fondato il diniego. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto deduce un vizio di motivazione non consentito ex art. 606, comma, 2-bis cod. proc. pen.a norrma del quale “contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”.
È invece fondato il primo motivo di ricorso avendo il giudice applicato una pena illegale in quanto superiore al massimo edittale.
Ed invero, la pena pecuniaria massima per il reato di cui all’art. 590, comma 1, è di 309 euro di multa. E se anche si volesse considerare che la lesione personale contestata ha comportato una prognosi di 50 giorni, assumendo la valenza di lesione personale grave, la pena irrogata di 16500 euro di multa sarebbe comunque al di sopra del massimo edittale (euro 619).
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Busto Arsizio, diversa persona fisica, per nuovo oiudizio sul punto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto il Giudice di Pace di Busto Arsizio, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 27/11/2024