Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44383 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44383 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 13 luglio 2022, la Corte d’appello di Bari, in parzi accoglimento del ricorso proposto, ha assolto COGNOME NOME dal reato di c
all’art. 648 cod. pen., e lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 10 e 1 n. 497 del 1974 di cui al capo a) dell’imputazione (così riqualificato il fatto), per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. di cui al capo c), e, riconosciuti avvinti dalla continuazione, e operata la riduzione per la scelta del rito abbre lo ha condannato alla pena di mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400 multa.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazion articolando due motivi di censura.
Con il primo motivo ha denunciato l’erronea applicazione di legge in relazion all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe operat riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato nella mis unitaria di un terzo, mentre nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, concorrano delitti e contravvenzioni, la riduzione della pena deve essere opera distintamente per le contravvenzioni, nella misura della metà, e per i delitti, misura di un terzo.
Inoltre, rilevava la presenza di un errore materiale nel calcolo della pena.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibil
Con successiva memoria, la difesa del COGNOME ha rilevato che il giudice d appello non avrebbe considerato che alla luce della perizia disposta, l’arma di il ricorrente era stato trovato in possesso doveva qualificarsi come antica, s la sua detenzione integrava gli estremi della contravvenzione di cui all’art. cod. pen. e non già quelli del delitto di cui agli artt. 10 e 14, I. n. 497 d Benché la questione della corretta qualificazione della condotta non sia st sollevata con il ricorso, il difensore rileva che si tratterebbe di questione ri d’ufficio avendo determinato l’irrogazione di una pena illegale e cioè d detenzione e della multa, anziché quella dell’arresto e della ammenda.
Considerato in diritto
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bari per le ragioni di seguito specificate.
Preliminarmente, in ordine alla diversa qualificazione del reato di cui al ca a) dell’imputazione prospettata dalla difesa con memoria ex art. 121 cod. pro pen., si osserva che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazi giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già stori
ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, 272091 – 01, la quale ha ritenuto di non poter procedere alla richie riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qual richiedeva l’effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volt sede di legittimità; conf. Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, COGNOME, Rv. 270144 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258262 – 01, nel quale la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta, avanzata pe prima volta dal Procuratore Generale di udienza, di derubricazione del reato di c all’art. 20 bis, comma secondo, I. 18 aprile 1975 n. 110, in quello di cui all’a comma primo I. cit., in quanto il giudice del merito aveva argomentato in relazion al solo reato di cui all’art. 20 bis I. cit., non dando spazio ad una interpretazione del medesimo fatto).
Nella specie, la Corte territoriale, richiamando la perizia disposta in appe ha dato conto del fatto che il modello della pistola detenuta dal ricorrente è prodotto a partire dal 1872 e fino al 1914 e che conseguentemente esso non era soggetto all’obbligo di matricola. Dalla sentenza impugnata non risulta invece tale pistola sia stata fabbricata anteriormente al 1890. Trattasi di circos dirimente, atteso che ai sensi dell’art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975, dev considerarsi antiche le armi ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente suddetto anno, e tenuto del fatto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h medesima legge, si considerano armi comuni «le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890».
Pertanto, non potendo dirsi storicamente ricostruita dai giudici di merito data di produzione dell’arma, non è possibile procedere alla richie riqualificazione della condotta.
Ancora in via preliminare e assorbente rispetto alle censure svolte ricorrente, si deve constatare che risulta illegale la pena irrogata dalla territoriale al COGNOME.
La sentenza impugnata ha riconosciuto la continuazione tra il reato di cui capo a) dell’imputazione, riqualificato nel delitto di cui agli artt. 10 e 14, I del 1974, ritenuto più grave, e la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. (capo c), determinando la pena secondo il seguente calcolo: pena base per il rea di cui al capo a), anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di mu aumentata di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., ridotta quindi per il rito. Si deve rilevare, tut la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. è punita con la pena altern dell’arresto fino a dodici mesi oppure con l’ammenda fino a euro 371.
Le Sezioni unite, con sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 – 01 hanno stabilito che, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eteroge sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato second criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttav per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reat grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod.pe
Con specifico riguardo all’ipotesi in cui il reato più grave sia punito con p congiunta e il reato satellite con pena alternativa, si è statuito che il giudi operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 – dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale h annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l’aumento dell’una che dell’altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzio abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l’arresto o l’ammenda).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale, nonostante che il r satellite sia sanzionato con pena alternativa, la Corte territoriale ha opera aumento sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria determinata per il rea base.
La pena così determinata deve dunque ritenersi illegale, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 38809 de 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01. La pena deve ritenersi illegale non quando venga in rilievo una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione de trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinamento reagisce approntando i rimed processuali delle impugnazioni, ma quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per g e specie di quella individuata dal legislatore.
In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, spetta alla Corte di cassaz in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l’illegal pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente, e ciò pur in presenza di un ricorso inammissibile (Sez. U., 38809 del 31/03/2022, cit.).
Alla stregua dei principi appena delineati, è possibile trarre le conseguen che derivano dal rilievo dell’illegalità della pena e che determinano l’annullame della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bar
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.