Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6987 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6987  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Vercelli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIOCOGNOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto alla Suprema Corte di accogliere il ricorso proposto dall’imputato e, per l’effetto, disporre l’annullamento della sentenza gravata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per una nuova determinazione della sanzione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato NOME COGNOME alla  pena  di  un  anno  e  sei  mesi  di  reclusione  e  mille  euro  di  multa  (con
sospensione condizionata al pagamento della provvisionale alla parte civile) per il reato di appropriazione indebita,  con riconoscimento delle attenuanti generiche con  giudizio  di  prevalenza  sulle  aggravanti  del  fatto  commesso  con  abuso  di relazioni d’ufficio e della recidiva infraquinquennale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore,  chiedendone  l’annullamento per  erronea  applicazione  della  legge penale in punto di determinazione della pena inflitta, da ritenere illegale.
Il  primo  giudice,  con  statuizione  confermata  dalla  Cor te  d’appello, aveva determinato la pena base, quanto a quella detentiva, nel minimo edittale di due anni di reclusione previsto dall’art. 646 cod. pen. nella formulazione vigente al momento della pronuncia (18 ottobre 2022).
Con  la  sentenza  n.  46  del  22  marzo  2024,  precedente  alla  decisione  qui impugnata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».
Il giudice d’appello ha omesso di procedere a una nuova determinazione della pena detentiva in conformità alla suddetta pronuncia del Giudice delle leggi.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO  e  il  difensore  hanno  depositato  conclusioni  scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
 La  Corte  di  appello  non  ha  tenuto  conto  della  ricordata  pronuncia  del Giudice delle leggi, confermando l’entità della pena detentiva inflitta all’imputato, stabilita  dal  primo  giudice  con  riferimento  al  minimo  edittale  previsto  dall’art. 646 cod. pen. prima della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Si  tratta,  dunque,  come  ritenuto  anche  dal  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO  nelle proprie conclusioni, di un caso di illegalità della pena conseguente a dichiarazione  di  incostituzionalità  di  una  norma,  nella  parte  riguardante  il trattamento sanzionatorio, rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015,
COGNOME, Rv. 264207 -01. Nella fattispecie la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014, riguardava il trattamento sanzionatorio  introdotto  per  le  cosiddette  droghe  leggere  dal  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  272,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21  febbraio 2006, n. 49).
Peraltro,  la  dichiarazione  d’illegittimità  costituzionale  di  una  norma  penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere, a determinate condizioni, anche in sede esecutiva (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 -01).
 La  sentenza  impugnata,  pertanto,  va  annullata  con  rinvio  per  nuovo giudizio  ad  altra  sezione  della  stessa  Corte  di  appello ,  ai  sensi  dell’art.  623, comma 1, lett. c) , del codice di rito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia  per  nuovo  giudizio  sul  punto  ad  altra  sezione  della  Corte  di  appello  di Torino.
Così deciso il 12/02/2025.