Ricorso per Pena Eccessiva: Quando la Cassazione dice ‘No’
Quando un imputato viene condannato, una delle lamentele più comuni riguarda l’entità della sanzione inflitta, spesso percepita come una pena eccessiva. Tuttavia, appellarsi alla Corte di Cassazione solo per questo motivo può rivelarsi una mossa rischiosa e costosa. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i limiti di tale doglianza, spiegando perché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere semplicemente ridiscussa in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di vendita di prodotti con marchi contraffatti, ai sensi dell’art. 517 del codice penale. La condanna definitiva era stata fissata a due mesi di reclusione e 150 euro di multa.
Ritenendo la sanzione sproporzionata, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione attraverso il suo difensore. L’unico motivo di ricorso era proprio l’eccessività della pena, sostenendo che fosse superiore al minimo previsto dalla legge (il cosiddetto ‘minimo edittale’).
La Decisione della Corte e la critica alla pena eccessiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) valutano i fatti e le prove, godendo di un potere discrezionale nella determinazione della pena, purché motivato. Il giudizio di Cassazione, invece, serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nuovamente nel merito dei fatti.
Le Motivazioni: Merito vs. Legittimità
La Suprema Corte ha sottolineato che le doglianze sulla misura della pena sono, per loro natura, questioni di merito. Non è compito della Cassazione stabilire se una pena sia ‘giusta’, ma solo se la decisione del giudice che l’ha imposta sia supportata da una motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione di non applicare la pena minima. Aveva infatti fatto esplicito riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, valutando:
* La condotta: la commercializzazione di merce contraffatta.
* L’elemento soggettivo: l’intensità del dolo o della colpa.
* La personalità dell’imputato.
Poiché la motivazione era presente, coerente e basata su criteri di legge, la scelta di infliggere una pena superiore al minimo rientrava pienamente nel potere del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso dell’imputato, non evidenziando alcun vizio di legittimità (come una motivazione mancante, illogica o contraddittoria), è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un importante monito: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie lamentele. Per avere successo, deve basarsi su vizi specifici di violazione di legge o di motivazione. Contestare una pena eccessiva senza dimostrare che il giudice di merito abbia violato la legge o ragionato in modo palesemente illogico è una strategia destinata al fallimento, che può inoltre comportare significative sanzioni economiche.
Posso fare ricorso in Cassazione se ritengo la mia pena troppo alta?
No, non se questo è l’unico motivo. La determinazione dell’entità della pena è una valutazione di merito del giudice. Si può ricorrere in Cassazione solo se si dimostra che la motivazione della sentenza è mancante, manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una errata applicazione della legge.
Quali criteri usa un giudice per decidere l’entità di una pena?
Il giudice utilizza i criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato (desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione), la gravità del danno o del pericolo cagionato e l’intensità del dolo o il grado della colpa. Valuta anche la capacità a delinquere del colpevole, basandosi sui suoi precedenti e sulla sua condotta.
Cosa succede se il mio ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45613 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rtfife2.0 GLYPH ao2.3 Rilevato che con sentenza del ciewgìmmorarmat la Corte d’Appello di Napoli, in conferma la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 517 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 150 di multa;
Ritenuto che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l’eccessività della pena, superiore al minimo edittale;
Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, nel determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale, ha fatto riferimento (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) alla condotta di commercializzazione di merce contraffatta, all’intensità dell’elemento soggettivo, nonché alla personalità dell’imputato, indicando dunque espressamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio (Sez. 1, n. 24 del 13/03/2013 Ud., Pacchiarotti e altri, Rv. 255825 – 01).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore