Pena eccessiva: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
Quando una condanna viene percepita come ingiusta, la prima reazione è spesso quella di considerarla una pena eccessiva. Tuttavia, contestare l’entità di una sanzione davanti alla Corte di Cassazione non è un percorso semplice. Con una recente ordinanza, i giudici hanno ribadito i precisi confini entro cui è possibile lamentare la severità del trattamento sanzionatorio, chiarendo quando un ricorso di questo tipo rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava, in sostanza, due aspetti principali: in primo luogo, l’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata; in secondo luogo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di determinazione della pena e di valutazione delle circostanze attenuanti, offrendo importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: I Limiti al Sindacato sulla Pena Eccessiva
Il cuore della pronuncia riguarda il primo motivo di ricorso, ovvero la lamentela per una pena eccessiva. La Corte ha sottolineato che un motivo così generico non è consentito in sede di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano stabilito una pena base leggermente superiore al minimo previsto dalla legge, giustificandola in base alla gravità del reato.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un orientamento consolidato: la determinazione della pena è frutto di una valutazione complessiva del giudice di merito. Non è un calcolo matematico, ma un giudizio discrezionale basato sugli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale. Per questo motivo, l’obbligo di una ‘motivazione rafforzata’ scatta solo quando la pena si discosta significativamente dal minimo edittale. Al contrario, se la pena è al di sotto della media o di poco superiore al minimo, è sufficiente che il giudice faccia riferimento al criterio di ‘adeguatezza’, senza dover analizzare singolarmente ogni elemento.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata presentava una motivazione logica e priva di vizi evidenti. Il principio applicato è che il giudice, nel negare le attenuanti, non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso nel processo. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti per la sua valutazione. Una volta fornita una giustificazione coerente su questi punti, tutti gli altri elementi si considerano implicitamente superati o disattesi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la determinazione della pena rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione basato esclusivamente sulla percezione di una pena eccessiva ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un’evidente illogicità o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che, per contestare la pena, non basta affermare che sia ‘troppo alta’, ma è necessario individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice, come l’omessa valutazione di elementi decisivi o una palese contraddittorietà. In assenza di tali vizi, il giudizio di merito sulla congruità della pena rimane insindacabile in sede di legittimità.
Quando un giudice deve fornire una motivazione dettagliata per la pena che infligge?
Secondo la Corte, un obbligo di motivazione ‘rafforzata’ sussiste solo quando la pena si discosta in modo significativo dal minimo previsto dalla legge per quel reato. Se la pena è vicina al minimo o inferiore alla media, è sufficiente un richiamo generico al criterio di adeguatezza.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta semplicemente ‘eccessiva’?
No. Una lamentela del tutto generica sull’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità. Il ricorso è ammissibile solo se si evidenziano vizi logici o violazioni di legge nel ragionamento che ha portato il giudice a determinare quella specifica sanzione.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. La Corte ha ribadito che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi (favorevoli o sfavorevoli) che ritiene decisivi o comunque più rilevanti per la sua decisione. Gli altri elementi si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43739 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43739 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si lamen l’eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. I merito hanno individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione dell gravità del reato (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Il Collegio ribadisc proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali corr alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pe costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico s elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo al la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irro una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio cli adeguatezza dell nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/0 COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
Osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si pagina 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023 ,